LEGGE 26 dicembre 1958, n. 1119
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dell'olio di oliva, di pressione della campagna 1958-1959, ed a fissare le relative modalità.
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