DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1122
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11, n. 1, e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le province di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare, ai sensi dell'art. 11, n. 1, dello Statuto regionale, l'ufficio e le attribuzioni del segretario provinciale, al fine di adeguarli alle particolari esigenze delle due Province.
Art. 2
Le stesse Province provvedono alla nomina, del segretario provinciale e a disciplinare lo stato giuridico ed economico.
Art. 3
Agli effetti della partecipazione ai concorsi per i posti di segretario provinciale e comunale dei ruoli nazionali, i servizi prestati presso le due province di Trento e Bolzano dai segretari provinciali sono valutabili come servizi di segretario generale del grado 5°, di cui alla tabella G allegata alla legge 9 agosto 1954, n. 748, purche' i predetti funzionari provinciali abbiano gia' fatto parte del ruolo nazionale dei segretari provinciali o comunali con il grado almeno immediatamente interiore.
GRONCHI FANFANI - TAMBRONI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 160. - RELLEVA
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