DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1122
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11, n. 1, e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le province di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare, ai sensi dell'art. 11, n. 1, dello Statuto regionale, l'ufficio e le attribuzioni del segretario provinciale, al fine di adeguarli alle particolari esigenze delle due Province.
Art. 2
Le stesse Province provvedono alla nomina, del segretario provinciale e a disciplinare lo stato giuridico ed economico.
Art. 3
Agli effetti della partecipazione ai concorsi per i posti di segretario provinciale e comunale dei ruoli nazionali, i servizi prestati presso le due province di Trento e Bolzano dai segretari provinciali sono valutabili come servizi di segretario generale del grado 5°, di cui alla tabella G allegata alla legge 9 agosto 1954, n. 748, purche' i predetti funzionari provinciali abbiano gia' fatto parte del ruolo nazionale dei segretari provinciali o comunali con il grado almeno immediatamente interiore.
GRONCHI FANFANI - TAMBRONI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 160. - RELLEVA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)