LEGGE 26 dicembre 1958, n. 1130
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La lettera b) del punto 1° dell'art. 10 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, è sostituita dalla seguente: "agli ex senatori e deputati nonchè a quelli che fecero parte dell'Assemblea costituente - in numero di sei all'anno conformemente ai biglietti della serie B° e pur il periodo di anni cinque - sempre quando non abbiamo diritto alla carta di libera circolazione". L'art. 21 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, e sostituito dal seguente: "Le concessioni di viaggio a favore del personale delle ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, previste dalla presente legge, ivi compreso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 10, sono egualmente accordate, per corrispondenza di gradi, al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento in servizio, nonchè alle rispettive famiglie; e al medesimo personale a riposo, purchè abbia compiuto un periodo minimo di venti anni di servizio presso le suddette Amministrazioni, nonchè alle rispettive famiglie". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 dicembre 1958 GRONCHI FANFANI - ANGELINI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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