DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1958, n. 1131
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 30 giugno 1954, n. 677;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1955, n. 371, che detta norme per il funzionamento dell'ente di diritto pubblico "Cassa per la circolazione monetaria della Somalia";
Riconosciuta la necessita' di apportare modifiche allo statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, approvato con il succitato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1955, n. 371;
Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri;
Decreta:
I seguenti articoli dello statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1955, n. 371, sono modificati come segue:
Art. 1 , viene inserito il seguente terzo capoverso "Per l'esercizio delle sue funzioni, la Cassa per Id circolazione monetaria della Somalia opera attraverso due sezioni distinte, una denominata "Sezione di emissione" e l'altra "Sezione bancaria".
Art. 2 , il secondo capoverso viene modificato come segue:
"La Cassa puo' stabilire la Direzione generale a Mogadiscio e istituire sedi, succursali ed agenzie nel territorio della Somalia".
Art. 5 , il primo comma viene suddiviso come segue, in due, distinti comma; nell'attuale comma secondo, vengono soppresse le parole "e possono essere confermati"; e viene inserito un sesto comma:
"Il presidente del Consiglio della Cassa e' scelto dai Ministri per il tesoro e per gli affari esteri con l'osservanza all'atto della nomina, delle disposizioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1955, n. 371.
Il Consiglio e' composto:
da sei membri scelti fra persone particolarmente esperte, designati: due dal Ministero degli affari esteri di cui uno con funzioni di sostituto del presidente, uno dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero del commercio con l'estero, uno dalla Banca d'Italia e uno dall'Ufficio italiano dei cambi;
da quattro membri designati dall'Amministrazione fiduciaria della Somalia, sentito il Governo della Somalia.
Non possono far parte del Consiglio gli amministratori, institori, sindaci, dirigenti e impiegati delle aziende di credito operanti in Somalia".
Art. 6 , le lettere f) e g), vengono sostituite come segue:
"f) determina le norme e le condizioni per le operazioni della Cassa di cui al successivo art. 15-bis; qualora la Cassa assuma i servizi di tesoreria per conto dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia e del Governo somalo, gli eventuali saldi passivi non potranno superare un declino dei contributi assegnati all'Amministrazione fiduciaria italiana per la Somalia ed un decimo delle entrate fiscali per il Governo della Somalia.
"g) stabilisce la sede della Direzione generale e istituisce sedi, succursali ed agenzie nel territorio della Somalia".
La lettera h) viene integrata come segue: "stabilisce altresi' il trattamento giuridico ed economico del personale, incluso il direttore generale, e ne determina l'organico, da approvarsi dal Ministero del tesoro di concerto con il Ministero degli affari esteri, e provvede alle assunzioni".
Le lettere i) e l) vengono sostituite con le seguenti:
"i) nomina i corrispondenti della Cassa all'interno ed all'estero;
"l) delibera le norme regolamentari riguardanti il funzionamento, le operazioni ed i servizi della Cassa;
"m) propone agli organi competenti di vigilanza la misura dei tassi di sconto e di anticipazioni e delibera in merito ad ogni altro tasso e alle condizioni da applicare sia per gli impieghi che per i depositi;
"n) stabilisce le cauzioni dei funzionari, dei cassieri e le altre forme di garanzia; delibera lo svincolo delle cauzioni e la cessazione delle suddette forme di garanzia.
"o) esamina e delibera in ordine al bilancio annuale ed al conto dei profitti, delle spese e delle perdite, e ne dispone la presentazione ai revisori dei conti e ai Ministri per il tesoro e per gli affari esteri per l'approvazione;
"p) autorizza i contratti che importano alienazione di immobili e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a L. 4.375.000 e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giuridiche che, per la loro importanza, il presidente creda di sottomettere alla sua approvazione;
"q) ha la facolta' di costituire in Mogadiscio un Comitato esecutivo, composto dal direttore generale e da due membri nominati dal Consiglio stesso nel suo seno, cui puo' essere delegata, per ragioni d'opportunita' la adozione di provvedimenti normalmente rientranti nella propria competenza;
"r) adempie agli altri incarichi ad esso eventualmente demandati in materia monetaria e valutaria di interesse del territorio della Somalia".
Art. 8 , il primo comma viene modificato come segue:
"Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio devono essere presenti almeno sei dei componenti".
Art. 12 , i commi 1°, 2° e 3° sono modificati come segue:
"Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di cinque membri effettivi e di due supplenti.
I cinque revisori effettivi sono designati rispettivamente uno dal Ministero degli affari esteri, due dal Ministero del tesoro di cui uno residente in Somalia, uno dal Ministero del commercio con l'estero e uno dall'Amministratore fiduciario della Somalia sentito il Governo somalo; i supplenti rispettivamente dal Ministero del tesoro e dall'Amministratore fiduciario della Somalia.
I revisori dei conti sono nominati con decreto dei Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri. Con il medesimo decreto viene nominato il presidente del Collegio dei revisori".
Art. 15 , viene modificato come segue:
"La Cassa e' tenuta ad avere riserve di garanzia, costituite da oro, argento e valute estere, in misura corrispondente i biglietti emessi ed in conformita' alla Convenzione di cui al precedente articolo, da sottoporsi all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.
La Cassa non e' tenuta ad avere riserve di garanzia per la emissione, della moneta metallica, pero' deve investirne in titoli dello Stato somalo o da questo garantiti o in titoli della Repubblica italiana il maggior valore di emissione rispetto al costo".
Art. 15-bis. - "La Cassa effettuera' mediante la
Sezione bancaria le seguenti operazioni e servizi:
1) risconto di cambiali e assegni bancari, con scadenza non maggiore di tre mesi, a favore delle aziende di credito operanti in Somalia da almeno sei mesi;
2) emissione di assegni circolari e bancari;
3) investimenti in titoli pubblici o aventi garanzia pubblica emessi nel territorio della Somalia nonche' della Repubblica italiana o da essa garantiti nei limiti da determinarsi dal Consiglio, sentito il Ministro per il tesoro e per gli affari esteri;
4) acquisto e vendita di oro e valute auree, di cambiali e di assegni all'estero e impiego di somme all'estero sia in conto corrente, sia in titoli di primo ordine;
5) servizio di depositi a custodia, a cauzione o in altro modo vincolati;
6) servizio di depositi in conto corrente e a risparmio, con o senza interesse rimborsabili a vista o a termine.
La Cassa potra', inoltre, effettuare anche le seguenti operazioni o servizi:
acquisto o costruzione di edifici ad uso dei propri uffici o dei propari dipendenti;
riscossione per conto dei privati, di societa' e di enti morali di titoli esigibili in Somalia e all'estero, e, in genere, servizio di cassa per conto e a rischio di terzi;
servizio di cassa per conto di enti morali;
servizio di tesoreria nonche' altri servizi ed attribuzioni per conto dell'Amministrazione del territorio della Somalia e del Governo somalo, giusta speciali convenzioni".
Art. 21 , il secondo comma e' modificato come segue:
"L'esercizio della vigilanza sulle operazioni della Cassa. per quanto attiene alla circolazione monetaria e' ordinariamente esplicato da un controllore, le cui funzioni, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate da un sostituto.
Il controllore interviene altresi' ai fini della vigilanza alle riunioni del Comitato esecutivo di cui alla lettera q) dell'art. 6.
Il controllore ed il suo sostituto sono nominati dal Ministro per il tesoro e dall'Amministratore della Somalia".
Il presente decreto ha efficacia dal 1 gennaio 1959.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 dicembre 1958
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 170. - RELLEVA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 della legge 30 giugno 1954, n. 677; Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1955, n. 371, che detta norme per il funzionamento dell'ente di diritto pubblico "Cassa per la circolazione monetaria della Somalia"; Riconosciuta la necessita' di apportare modifiche allo statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, approvato con il succitato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1955, n. 371; Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri; Decreta: I seguenti articoli dello statuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1955, n. 371, sono modificati come segue: Art. 1, viene inserito il seguente terzo capoverso "Per l'esercizio delle sue funzioni, la Cassa per Id circolazione monetaria della Somalia opera attraverso due sezioni distinte, una denominata "Sezione di emissione" e l'altra "Sezione bancaria". Art. 2, il secondo capoverso viene modificato come segue: "La Cassa puo' stabilire la Direzione generale a Mogadiscio e istituire sedi, succursali ed agenzie nel territorio della Somalia". Art. 5, il primo comma viene suddiviso come segue, in due, distinti comma; nell'attuale comma secondo, vengono soppresse le parole "e possono essere confermati"; e viene inserito un sesto comma: "Il presidente del Consiglio della Cassa e' scelto dai Ministri per il tesoro e per gli affari esteri con l'osservanza all'atto della nomina, delle disposizioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1955, n. 371. Il Consiglio e' composto: a) da sei membri scelti fra persone particolarmente esperte, designati: due dal Ministero degli affari esteri di cui uno con funzioni di sostituto del presidente, uno dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero del commercio con l'estero, uno dalla Banca d'Italia e uno dall'Ufficio italiano dei cambi; b) da quattro membri designati dall'Amministrazione fiduciaria della Somalia, sentito il Governo della Somalia. Non possono far parte del Consiglio gli amministratori, institori, sindaci, dirigenti e impiegati delle aziende di credito operanti in Somalia". Art. 6, le lettere f) e g), vengono sostituite come segue: "f) determina le norme e le condizioni per le operazioni della Cassa di cui al successivo art. 15-bis; qualora la Cassa assuma i servizi di tesoreria per conto dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia e del Governo somalo, gli eventuali saldi passivi non potranno superare un declino dei contributi assegnati all'Amministrazione fiduciaria italiana per la Somalia ed un decimo delle entrate fiscali per il Governo della Somalia. "g) stabilisce la sede della Direzione generale e istituisce sedi, succursali ed agenzie nel territorio della Somalia". La lettera h) viene integrata come segue: "stabilisce altresi' il trattamento giuridico ed economico del personale, incluso il direttore generale, e ne determina l'organico, da approvarsi dal Ministero del tesoro di concerto con il Ministero degli affari esteri, e provvede alle assunzioni". Le lettere i) e l) vengono sostituite con le seguenti: "i) nomina i corrispondenti della Cassa all'interno ed all'estero; "l) delibera le norme regolamentari riguardanti il funzionamento, le operazioni ed i servizi della Cassa; "m) propone agli organi competenti di vigilanza la misura dei tassi di sconto e di anticipazioni e delibera in merito ad ogni altro tasso e alle condizioni da applicare sia per gli impieghi che per i depositi; "n) stabilisce le cauzioni dei funzionari, dei cassieri e le altre forme di garanzia; delibera lo svincolo delle cauzioni e la cessazione delle suddette forme di garanzia. "o) esamina e delibera in ordine al bilancio annuale ed al conto dei profitti, delle spese e delle perdite, e ne dispone la presentazione ai revisori dei conti e ai Ministri per il tesoro e per gli affari esteri per l'approvazione; "p) autorizza i contratti che importano alienazione di immobili e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a L. 4.375.000 e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giuridiche che, per la loro importanza, il presidente creda di sottomettere alla sua approvazione; "q) ha la facolta' di costituire in Mogadiscio un Comitato esecutivo, composto dal direttore generale e da due membri nominati dal Consiglio stesso nel suo seno, cui puo' essere delegata, per ragioni d'opportunita' la adozione di provvedimenti normalmente rientranti nella propria competenza; "r) adempie agli altri incarichi ad esso eventualmente demandati in materia monetaria e valutaria di interesse del territorio della Somalia". Art. 8, il primo comma viene modificato come segue: "Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio devono essere presenti almeno sei dei componenti". Art. 12, i commi 1°, 2° e 3° sono modificati come segue: "Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di cinque membri effettivi e di due supplenti. I cinque revisori effettivi sono designati rispettivamente uno dal Ministero degli affari esteri, due dal Ministero del tesoro di cui uno residente in Somalia, uno dal Ministero del commercio con l'estero e uno dall'Amministratore fiduciario della Somalia sentito il Governo somalo; i supplenti rispettivamente dal Ministero del tesoro e dall'Amministratore fiduciario della Somalia. I revisori dei conti sono nominati con decreto dei Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri. Con il medesimo decreto viene nominato il presidente del Collegio dei revisori". Art. 15, viene modificato come segue: "La Cassa e' tenuta ad avere riserve di garanzia, costituite da oro, argento e valute estere, in misura corrispondente i biglietti emessi ed in conformita' alla Convenzione di cui al precedente articolo, da sottoporsi all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri. La Cassa non e' tenuta ad avere riserve di garanzia per la emissione, della moneta metallica, pero' deve investirne in titoli dello Stato somalo o da questo garantiti o in titoli della Repubblica italiana il maggior valore di emissione rispetto al costo". Art. 15-bis. - "La Cassa effettuera' mediante la Sezione bancaria le seguenti operazioni e servizi: 1) risconto di cambiali e assegni bancari, con scadenza non maggiore di tre mesi, a favore delle aziende di credito operanti in Somalia da almeno sei mesi; 2) emissione di assegni circolari e bancari; 3) investimenti in titoli pubblici o aventi garanzia pubblica emessi nel territorio della Somalia nonche' della Repubblica italiana o da essa garantiti nei limiti da determinarsi dal Consiglio, sentito il Ministro per il tesoro e per gli affari esteri; 4) acquisto e vendita di oro e valute auree, di cambiali e di assegni all'estero e impiego di somme all'estero sia in conto corrente, sia in titoli di primo ordine; 5) servizio di depositi a custodia, a cauzione o in altro modo vincolati; 6) servizio di depositi in conto corrente e a risparmio, con o senza interesse rimborsabili a vista o a termine. La Cassa potra', inoltre, effettuare anche le seguenti operazioni o servizi: a) acquisto o costruzione di edifici ad uso dei propri uffici o dei propari dipendenti; b) riscossione per conto dei privati, di societa' e di enti morali di titoli esigibili in Somalia e all'estero, e, in genere, servizio di cassa per conto e a rischio di terzi; c) servizio di cassa per conto di enti morali; d) servizio di tesoreria nonche' altri servizi ed attribuzioni per conto dell'Amministrazione del territorio della Somalia e del Governo somalo, giusta speciali convenzioni". Art. 21, il secondo comma e' modificato come segue: "L'esercizio della vigilanza sulle operazioni della Cassa. per quanto attiene alla circolazione monetaria e' ordinariamente esplicato da un controllore, le cui funzioni, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate da un sostituto. Il controllore interviene altresi' ai fini della vigilanza alle riunioni del Comitato esecutivo di cui alla lettera q) dell'art. 6. Il controllore ed il suo sostituto sono nominati dal Ministro per il tesoro e dall'Amministratore della Somalia". Il presente decreto ha efficacia dal 1 gennaio 1959.
GRONCHI FANFANI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1958
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