DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1958, n. 1150
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva, l'annessa convenzione stipulata in Roma il 25 ottobre 1958 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze statistiche demografiche ed attuariali della Universita' di Roma.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di assicurazioni sociali in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della Universita' di Roma, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Art. 4
I versamenti previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 1. - RELLEVA
Convenzione istituzione un posto professore scienze statistiche demografiche Roma-art. 1
Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di "Assicurazioni sociali" presso la Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Universita' di Roma. L'anno millenovecentocinquantotto, questo giorno 25 del mese di ottobre in Roma in una sala del Rettorato della Citta' Universitaria, avanti a me doti. Francesco Ruggeri del tu Antonio, incaricato delle funzioni di direttore amministrativo dell'Universita' di Roma, delegato con decreto rettorale del 20 ottobre 1958 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Universita' stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori: Papi prof. Giuseppe Ugo del fu Giustino, nato a Capua e domiciliato a Roma, Magnifico Rettore della Universita' degli studi di Roma, e legate rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della convenzione con la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 22 giugno 1958 (allegato A) che fa parte integrante del presente atto; on. avv. Renato Morelli di Vincenzo, nato a Campobasso e domiciliato per la carica presso l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (via IV Novembre 144), delegato alla stipulazione della presente convenzione, come da deliberazione dei Consiglio di amministrazione del predetto Istituto, in data 30 luglio 1956 (allegato B) che si allega come parte integrante del presente atto. Le parti contraenti, della cui identita' personale io ufficiale rogante sono certo, col mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza dei testimoni. Premesso che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento di i Assicurazioni sociali, al fine di incrementare le indagini nel settore delle Assicurazioni sociali; che in conseguenza di quanto sopra, il predetto Istituto, ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui sopra; che la Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, presso la quale l'insegnamento viene impartito, nella seduta del 14 settembre 1956 ha riconosciuto come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di ruolo suddetto; che il Consiglio di amministrazione dell'Universita', di Roma, nella seduta del 23 giugno 1958 ha esaminato ed approvato nell'ambito della sua competenza le proposte formulate in merito alla Istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il Rettore alla stipulazione della presente convenzione; Tutto cio' premesso si conviene e stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Roma, e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, e con le norme dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di "Assicurazioni sociali".
Convenzione istituzione un posto professore scienze statistiche demografiche Roma-art. 2
Art. 2. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro si obbliga a versare, in due rate semestrali uguali ed anticipate, all'Universita' degli Studi di Roma, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 2.600.000 pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.
Convenzione istituzione un posto professore scienze statistiche demografiche Roma-art. 3
Art. 3. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita ed indennita' di legge) del professore titolare della cattedra di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore sposa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 2.600.000.
Convenzione istituzione un posto professore scienze statistiche demografiche Roma-art. 4
Art. 4. L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga a versare inoltro all'Universita' di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua in misura pari al 20% del contributo di L. 2.600.000 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. Il predetto Istituto si obbliga inoltre a corrispondere la suddetta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che l'Istituto stesso e' obbligato a versare all'Universita' di Roma, a norma dell'art. 3 della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.
Convenzione istituzione un posto professore scienze statistiche demografiche Roma-art. 5
Art. 5. L'Universita' di Roma, si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopracitate, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di assicurazioni sociali, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operato in conto entrate del Tesoro. L'Universita' versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita' una somma in misura pari al 20% del contributo di L. 2.600.000 prevista dal primo comma del precedente art. 4 o del nuovo maggiore contributo di cui al secondo comma dello stesso art. 4 e per gli effetti ivi indicati. Detto versamento sara' fatto in conto entrate del Tesoro al capitolo ed all'articolo che verranno istituiti dal Ministero del tesoro.
Convenzione istituzione un posto professore scienze statistiche demografiche Roma-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione il contributo di cui all'art. 2 e la somma percentuale integrativa di cui all'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4; c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di "Assicurazioni sociali" si intendera' senza altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione istituzione un posto professore scienze statistiche demografiche Roma-art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Universita' di Roma del professore titolare della cattedra di "Assicurazioni sociali" e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione un posto professore scienze statistiche demografiche Roma-art. 8
Art. 8. La presente convenzione che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' di Roma, sara' registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55) e del [decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1925-04-09;380). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' di Roma. Non si da' lettura dei due allegati perche' le parti, con il mio consenso vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza. Il presente atto consta, escluse le firme, di quattro fogli scritti su sette pagine intere e righe cinque della ottava pagina. Il presidente dell' INAIL Il rettore f.to RENATO MORELLI f.to G. UGO PAPI L'ufficiale rogante f.to FRANCESCO RUGGERI
Convenzione istituzione un posto professore scienze statistiche demografiche Roma-Allegato A
ALLEGATO A CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta del 23 giugno 1958 Sono presenti: il Rettore, prof. Giuseppe Ugo Papi, presidente, ed i consiglieri: proff. Giordani, Renzi e Morelli, dottore Basile, Intendente di finanza, prof. Valitutti, comm. Parisi, dott. Perna e dott. Masdea. Assume le funzioni di segretario il direttore amministrativo dott. Alfredo Masdea. (Omissis) Istituzione di una cattedra convenzionata per l'insegnamento di "Assicurazioni sociali i presso la Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Universita' di Roma. Il Rettore comunica: L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento di "Assicurazioni sociali" al fine di incrementare le indagini nel settore delle assicurazioni sociali e a tal fine si e' impegnato a versare a questa Universita' in due rate semestrali uguali ed anticipate, per il mantenimento del suddetto posto di ruolo, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso un contributo annuo di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila), pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario. Per quanto riguarda il caso, previsto dalla convenzione, di un eventuale diritto dei titolare della cattedra ad un trattamento di cessazione dal servizio, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si e' impegnato a versare all'Universita' di Roma, una ulteriore somma annua in misura pari al 20% del contributo di L. 2.600.000 per la costituzione di un fondo speciale. La Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali presso la quale l'insegnamento verra' impartito, nella seduta del 14 settembre 1956, ha riconosciuto come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di ruolo suddetto. Il Rettore pertanto sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione il relativo schema di convenzione. Il Consiglio di amministrazione esprime parere favorevole alla istituzione della cattedra convenzionata di "Assicurazioni sociali" approva il testo della convenzione, gia' approvato dal Ministero della pubblica istruzione con lettera n. 1262 del 19 maggio 1958, e da' mandato al Rettore di procedere alla stipulazione e alla firma della convenzione medesima. (Omissis) Il segretario Il rettore f.to A. MASDEA f.to G. UGO PAPI p.c.c. Il direttore amministrativo f.to A. MASDEA Il presidente dell' INAIL Il rettore f.to RENATO MORELLI f.to G. UGO PAPI L'ufficiale rogante f.to FRANCESCO RUGGERI
Convenzione istituzione un posto professore scienze statistiche demografiche Roma-Allegato B
ALLEGATO B Dott. Giovanni Zanghi - Notaio Roma - Via 24 Maggio, 7 - Tel. 64176 Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione Seduta del 30 luglio 1956 (Omissis) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Omissis) Visto l'art. 1 sub. art. 9 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, sulla composizione e competenza degli organi amministrativi dell'Istituto; Delibera di aderire in linea di massima alla richiesta formulata dal preside della Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Universita' di Roma per la Istituzione di una cattedra convenzionata per l'insegnamento di tecnica delle assicurazioni, cercando eventualmente di ottenere la compartecipazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. Delibera inoltre di dare ampio mandato al presidente di prendere accordi al riguardo con l'Universita' degli studi di Roma - ed eventualmente con l'INPS e l'INA - di esaminare ed approvare il testo della convenzione e di compiere quanto altro possa occorrere per l'esecuzione della presente deliberazione. (Omissis) Il presidente: f.to R. MORELLI Il direttore generale: f.to L.G. MARTINI Il segretario del Consiglio di amministrazione: f.to P. PECCI-CALDAROZZI
Convenzione istituzione un posto professore scienze statistiche demografiche Roma-Allegato
Repertorio n. 22743 AUTENTICA Io sottoscritto notaio certifico la sua stessa deliberazione conforme alle risultanze del verbale originale in atti della Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in Roma, via IV Novembre 144, con dichiarazione che le parti omesse non derogano a quelle sopra riportate. Rilasciasi il presente estratto a richiesta del medesimo Istituto, oggi in Roma 26 settembre 1958, f.to Giovanni Zanghi Il presidente dell' INAIL Il rettore f.to RENATO MORELLI f.to G. UGO PAPI L'ufficiale rogante f.to FRANCESCO RUGGERI Registrato all'Ufficio atti pubblici di Roma n. 3279, volume 7015, 7 novembre 1968. Esente. Il direttore: f.to illeggibile. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA La presente copia, conforme all'atto originale debitamente firmato, insieme con gli allegati, a termini di legge, si rilascia ad uso amministrativo. Roma, addi' 13 novembre 1958 L'ufficiale rogante: (firma illeggibile) Visto, il Ministro per la pubblica istruzione MORO
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