DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958, n. 1151
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, n. 136;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 19 aprile 1958 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di psichiatria in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Art. 4
I versamenti previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 4. - RELLEVA
Convenzione istituzione un posto di professore psichiatria Milano-art. 1
Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di psichiatria Repertorio N. 173 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO L'anno millenovecentocinquantotto e questo giorno diciannove del mese di aprile di Milano in una sala del Rettorato dell'Universita', via Passione 12, avanti a me dott. Carlo Baccarini direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Milano, nella veste di funzionario delegato, con decreto rettorale 1 agosto 1944, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse della Universita' medesima, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario e alla presenza dei signori: avv. Franco Schiappadori; dott. Roberto Buongiovanni; testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti: da una parte: l'on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco, Rettore Magnifico della Universita' degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 24 aprile 1957 e del 18 marzo 1958 della stessa Universita'; dall'altra: l'avv. Adrio Casati, presidente dell'Amministrazione provinciale di Milano, debitamente autorizzato dal Consiglio provinciale di Milano con delibera del 31 ottobre 1957. Premesso: che lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, nello ordinamento didattico della Facolta' di medicina e chirurgia, comprende fra gli Insegnamenti complementari quello di psichiatria; che l'insegnamento di psichiatria ha assunto particolare importanza nell'Universita' degli studi di Milano, ove per offrire ai medici negli ospedali psichiatrici una specifica cultura scientifica ed una preparazione piu' adeguata al servizio cui essi sono preposti, e' sorta, ad Iniziativa dell'Amministrazione provinciale, la scuola di specializzazione in psichiatria: che la Facolta' di medicina e chirurgia, ravvisando l'importanza assunta da tale insegnamento, sia ai fini didattici che della ricerca scientifica, e per offrire agli studenti una piu' completa specifica cultura, ha propugnato la istituzione della cattedra di ruolo; che l'Amministrazione provinciale di Milano sicura di facilitare i compiti della Facolta' di medicina e chirurgia in questo particolare settore dell'insegnamento e della ricerca, e nel proposito di integrare la sua precedente iniziativa relativa alla scuola di specializzazione in psichiatria, e' venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di psichiatria: che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo; Milano, rappresentata come sopra e l'Universita' degli studi di Milano nella persona del suo Rettore on. prof. G. M. de Francesco si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano sara' istituito un posto di ruoto in aggiunta a quelli assegnati alla stessa Facolta', ai sensi dell'articolo 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento di psichiatria.
Convenzione istituzione un posto di professore psichiatria Milano-art. 2
Art. 2. L'Amministrazione provinciale di Milano si obbliga a versare all'Universita' dagli studi di Milano per il mantenimento del posto del professore di ruolo di psichiatria, di cui all'articolo 1, il contributo annuo di L. 3.000.000 (tre milioni) a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo.
Convenzione istituzione un posto di professore psichiatria Milano-art. 3
Art. 3. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo la somma di L. 3.000.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione per il professore di ruolo della cattedra di psichiatria, l'Amministrazione provinciale di Milano versera' annualmente all'Universita' la somma occorrente per Integrare la differenza, a decorrere dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti.
Convenzione istituzione un posto di professore psichiatria Milano-art. 4
Art. 4. L'Amministrazione provinciale di Milano, si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Milano, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) annue pari al venti per cento sugli assegni fissi spettanti al titolare del predetto posto di professore di ruolo, al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente da corrispondere al titolare stesso. L'Amministrazione provinciale di Milano si obbliga altresi' ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. Tale aumento decorrera' dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici ai professori universitari.
Convenzione istituzione un posto di professore psichiatria Milano-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Milano, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di psichiatria compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro. L'Universita' degli studi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) prevista dal precedente art. 4 per gli effetti indicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrata del Tesoro al capitolo e all'articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Convenzione istituzione un posto di professore psichiatria Milano-art. 6
Art. 6. L'Amministrazione provinciale di Milano si obbliga inoltre di porre a disposizione dell'universita' degli studi di Milano ai fini dell'insegnamento della psichiatria - gratuitamente e senza pretesa di corrispettivo da parte dell'Universita' stessa, e posteriormente alla nomina del titolare della cattedra, nomina alla quale sara' provveduto ai sensi dell'art. 65 del gia' menzionato testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - un reparto ospitaliero negli Istituti psichiatrici provinciali, con i servizi annessi per il normale funzionamento clinico e didattico. Con successiva convenzione da stipularsi fra i due Enti verranno disciplinate in dettaglio le condizioni, le modalita' ed i reciproci obblighi attinenti al funzionamento del reparto in oggetto, tenute presenti le disposizioni del regolamento speciale per gli istituti psichiatrici provinciali approvato con deliberazione rettoriale 19 dicembre 1939, n. 6803, superiormente omologata.
Convenzione istituzione un posto di professore psichiatria Milano-art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina, presso l'Universita' degli studi di Milano, del professore titolare della cattedra di psichiatria e si intendera' tacitamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.
Convenzione istituzione un posto di professore psichiatria Milano-art. 8
Art. 8. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, tutti i contributi in essa previsti, nessuno escluso, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio. Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa, viene stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano ed e' esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara e intelligibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente al testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante. f.to Giuseppe Menotti de Francesco" Adrio Casati" Roberto Buongiovanni" Franco Schiappadori" Dott. Carlo Baccarini Registrato a Milano, Atti pubblici, il 21 aprile 1958, n. 39115, mod. I, vol. 1204. Esatte lire esente. Il direttore: dott. CELESTINO DE LISIO Copia autentica all'originale, depositato agli atti della Universita'. L'Ufficiale rogante: dott. CARLO BACCARINI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione
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