DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1167
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per il servizio degli arsenali, delle basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro e per l'amministrazione e contabilita' dei lavori e dei materiali, approvato con regio decreto 23 novembre 1939, n. 1898;
Visto il regolamento per la gestione del materiale speciale aeronautico, approvato con regio decreto 6 aprile 1923, n. 729, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, e successive modificazioni;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La classificazione, la denominazione e la determinazione del valore dei materiali occorrenti per il servizio dei corpi, enti, istituti e stabilimenti militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono stabilite con decreti del Ministro per la difesa. Con decreti Ministeriali sara' altresi' indicata, quando del caso, la corrispondenza fra la classificazione e la denominazione attuale e quelle che saranno stabilite a termine del precedente comma.
Art. 2
Il servizio che per prim o adotta un materiale (previa, per i materiali di maggiore importanza militare, l'omologazione dello Stato Maggiore), ne propone la identificazione e la classificazione all'organo di codificazione, specificandone la denominazione, le caratteristiche tecniche o funzionali, l'unita' di distribuzione o di misura e il relativo valore d'inventario. L'organo di codificazione provvede a schedare ed a codificare il materiale proposto; se il materiale risulti gia' schedato l'organo predetto attribuisce ad esso i dati di codificazione gia' esistenti. Con circolare a firma del Ministro o, per delega, del direttore generale, si provvede a disporre l'immissione del materiale schedato nell'Amministrazione indicandone i dati di codificazione.
Art. 3
La vendita dei materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, cui provvedono in base alle disposizioni vigenti organi militari diversi dal Ministero, e' subordinata all'autorizzazione, di massima o per singola vendita, che sara' data dal Ministero stesso, indipendentemente dall'attuale classe di appartenenza dei materiali.
GRONCHI FANFANI - SEGNI ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 5. - RELLEVA
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