DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 1177
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dello stesso Alto Commissariato; Visto il regio decreto 22 febbraio 1903, n. 188, con il quale furono determinate, fra l'altro, le zone malariche del comune di Porto Ferraio (ora Portoferraio), della provincia di Livorno; Visto il regio decreto 14 giugno 1903, n. 303, con il quale furono determinate, fra l'altro, le zone malariche dei comuni di Campiglia Marittima, dal quale si e' successivamente staccata e costituita in Comune autonomo la frazione San Vincenzo; di Piombino e di Suvereto, gia' tutti della provincia di Pisa ed ora di quella di Livorno; Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Livorno, su parere favorevole del Consiglio provinciale di sanita' per la revoca totale delle dichiarazioni di zone malariche per i comuni di: Campiglia Marittima, Piombino, Portoferraio, San Vincenzo e Suvereto; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: 1. Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti del 22 febbraio 1903, n. 188 e 14 giugno 1903, n. 303, sono revocate. 2. Per effetto del presente decreto, la provincia di Livorno, nella sua attuale circoscrizione territoriale, non ha piu' Comuni con zone dichiarate di endemia malarica.
GRONCHI FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 8. - RELLEVA
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