DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. 1199
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 51 e' sostituito dal seguente: "La Facolta' di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia e la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)". Dopo l'art. 53 e' aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento degli articoli successivi. Corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) Art. 54. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) letteratura italiana; 2) letteratura latina; 3) glottologia; 4) una lingua e letteratura straniera moderna; 5) una seconda lingua e letteratura straniera moderna; 6) filologia romanza (o germanica, o slava, o ugrofinnica); 7) storia medioevale; 8) storia moderna; 9) storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna); 10) geografia. Sono insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5) e 6): 1) lingua e letteratura francese; 2) lingua e letteratura spagnola; 3) lingua e letteratura inglese; 4) lingua e letteratura tedesca; 5) lingua e letteratura russa; 6) lingua e letteratura romena; 7) lingua e letteratura polacca; 8) lingua e letteratura ungherese; 9) filologia romanza; 10) filologia germanica; 11) filologia slava; 12) filologia ugrofinnica; 13) storia della lingua italiana; 14) storia delle tradizioni popolari; 15) storia della musica; 16) letteratura greca; 17) storia romana; 18) storia greca; 19) storia dell'Europa orientale; 20) storia della filosofia; 21) letteratura anglo-americana. Lo studente dovra' seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari dello stesso indirizzo. Uno degli insegnamenti complementari potra' essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facolta'. L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovra' essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sara' sottoposto a prove scritte di anno in anno gradualmente progressive. Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potra' poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta. Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare. Il preside, sentita, ove ritenga, la Facolta', deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside. All'art. 55 (gia' 54) e' aggiunto il seguente nuovo comma: "Quelli delle materie pluriennali per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere moderne sono sostenuti alla fine di ciascun anno". All'art. 56 (gia' 55) e' aggiunto il seguente nuovo comma: "La dissertazione per la laurea in lingue e letterature straniere moderne dovra' avere ad oggetto un tema, riferentesi alla lingua e letteratura straniera prescelta oppure, col consenso del titolare di questa, alla filologia relativa". All'art. 57 (gia' 56) e' aggiunto il seguente nuovo comma: "Per i laureati, per gli studenti provenienti da altra Facolta' e per gli stranieri che aspirino alla laurea in lingue e letterature straniere moderne, la Facolta' si riserva di determinare caso per caso l'anno quale saranno ammessi e gli esami da sostenere".
GRONCHI MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 19. - RELLEVA
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