LEGGE 30 dicembre 1958, n. 1209
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I limiti di età stabiliti dalla tabella n. 3 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea, di divisione aerea e di brigata aerea sono modificati come segue: generali di squadra aerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 60 generali di divisione aerea . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 58 generali di brigata aerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 57 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1958 GRONCHI FANFANI - SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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