DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1958, n. 1216
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per i trasporti; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla costruzione ed alla gestione della galleria stradale del Gran San Bernardo, conclusa in Berna il 23 maggio 1958, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'art. 11 della Convenzione stessa.
GRONCHI FANFANI - PRETI - TOGNI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 57. - RELLEVA
Convention
Convention entre la Republique Italienne et la Confederation Suisse relative a la construction et a l'exploitation d'un tunnel routier le Grand-Saint-Bernard. Parte di provvedimento in formato grafico
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