DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1958, n. 1247
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La nomina in prova a vice rettore aggiunto di terza classe nei Convitti nazionali si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale possono partecipare i cittadini italiani, e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, di eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentadue - salvo le deroghe al limite massimo di eta' stabilito dalle leggi speciali - in possesso dei requisiti generali prescritti dalle vigenti disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in lettere; in filosofia; in materie letterarie; in pedagogia; in giurisprudenza; in scienze politiche. Il bando, nello stabilire il numero complessivo dei posti messi a concorso, distingue quanti di essi sono riservati agli uomini o quanti alle donne.
Art. 2
I concorrenti devono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, nel termine stabilito dal bando di concorso, i documenti comprovanti il possesso dei titoli dei quali essi chiedono la valutazione ai sensi dell'art. 5.
Art. 3
Gli esami constano di tre prove scritte e di una orale. Le prove scritte consistono nello svolgimento di un tema, su ciascuna delle seguenti materie: a) cultura storica e letteraria; b) pedagogia; c) istituzioni di diritto privato. Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova. La prova orale verte, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti: a) diritto amministrativo; b) diritto costituzionale; c) legislazione scolastica, con particolare riferimento alle leggi ed ai regolamenti riguardanti i Convitti nazionali; d) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato. Il programma di esame e' stabilito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 4
La Commissione giudicatrice del concorso dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte, di dieci punti per la prova orale e di tre punti per i titoli. La media dei punti riportati nelle prove scritte si esprime in decimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.
Art. 5
Sono valutabili, ai fini del concorso, i seguenti titoli: a) titoli di studio, compreso quello richiesto per la ammissione al concorso; b) titoli di cultura; c) titoli di servizio civile prestato senza demerito presso le Amministrazioni dello Stato; d) titoli di servizio prestato senza demerito in qualita' di istitutore assistente nei Convitti nazionali, e di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato.
Art. 6
La media dei punti riportati complessivamente fra le prove scritte, la prova orale ed i titoli, si esprime in ventitreesimi. Non possono essere inclusi nella graduatoria dei vincitori ne' in quella degli idonei, i concorrenti che non abbiano ottenuto almeno punti 16,10 su ventitre.
Art. 7
La Commissione giudicatrice del concorso e' composta: da un consigliere di Stato che la presiede; da due docenti universitari titolari delle materie su cui vertono le prove di esame; da un impiegato appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con la qualifica non inferiore a direttore di divisione; da un rettore dei Convitti nazionali. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.
Art. 8
Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 61. - RELLEVA
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