DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958, n. 1271
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", con sede in Palermo, e 28 febbraio 1957, n. 479, che ne ha approvato il vigente statuto;
Vista la deliberazione 18 gennaio 1958 del Consiglio generale dell'Ente, contenente proposta di modifica al predetto statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, n. 479, e' modificato come appresso: Art. 7. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "Il Consiglio generale e' composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con la Amministrazione regionale siciliana; a) cinque membri in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e, precisamente: uno del Ministero dell'industria e del commercio, uno del Ministero del commercio con l'estero, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del tesoro e uno del Ministero degli affari esteri; b) un rappresentante del Commissariato per il turismo: c) quattro membri in rappresentanza della Regione e cioe': uno in rappresentanza della Presidenza del Governo regionale, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze; d) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo; e) un rappresentante del comune di Palermo; f) un rappresentante del Banco di Sicilia; g) un rappresentante della Cassa di risparmio V.E.; h) un rappresentante dell'organizzazione delle Camere di commercio della Sicilia; i) un rappresentante dell'organizzazione regionale dei commercianti; l) un rappresentante dell'organizzazione regionale degli industriali; m) un rappresentante dell'organizzazione regionale degli agricoltori; n) un rappresentante dell'organizzazione regionale degli artigiani; o) un rappresentante dell'organizzazione regionale dei dirigenti di aziende industriali e commerciali; p) un rappresentante dei lavoratori della provincia di Palermo, designato dal competente Assessorato regionale; q) un rappresentante della Federazione regionale coltivatori diretti della Sicilia; r) un rappresentante dell'Associazione siciliana agenti e rappresentanti dell'industria e del commercio. Dove non esistano o non siano funzionanti organizzazioni regionali, la designazione verra' fatta dalle rispettive organizzazioni provinciali di Palermo. I componenti il Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere confermati. Nel caso di vacanza di posto, gli enti competenti provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sara' quella del membro cui e' succeduto. Le cariche di presidente e di componente il Consiglio generale sono gratuite".
GRONCHI BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 127. - DI PRETORO
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