DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1958, n. 1277
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 17 del Codice civile concernente l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredita' ed il conseguimento di legati da parte delle persone giuridiche; Visti gli articoli 1 e 5 delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318; Visto lo statuto del Fondo di previdenza "Gino Caccianiga" per il trattamento a riposo degli stipendiati e salariati della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana; Considerato che detto Fondo svolge la propria attivita' nell'ambito della provincia di Treviso e che, pertanto, si appalesa opportuno delegare al Prefetto della Provincia stessa, l'esercizio della facolta' di autorizzare l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredita' ed il conseguimento di legati da parte del Fondo medesimo; Udito il parere, del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: E' delegato al Prefetto della provincia di Treviso l'esercizio della facolta' di autorizzare l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredita' ed il conseguimento di legati da parte del Fondo di previdenza "Gino Caccianiga" per il trattamento a riposo degli stipendiati e salariati della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, con sede in Treviso.
GRONCHI VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA Corte dei conti della Repubblica italiana - Registrato in conformita' della deliberazione della Sezione del controllo in data 19 febbraio 1959 - Addi' 27 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 128. - RELLEVA
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