DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1958, n. 1281

Type DPR
Publication 1958-11-20
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, che ha istituito il Fondo di previdenza a favore del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali; Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1949, n. 603, modificato con decreto Presidenziale 4 dicembre 1954, n. 1281; Ritenuta la necessita' di riordinare e di aggiornare alcune disposizioni contenute nel detto regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Decreta: E' approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza, istituito a favore del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali con il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12. L'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della. Repubblica 1 luglio 1949, n. 603, modificato con decreto Presidenziale 4 dicembre 1954, n. 1281.

GRONCHI FANFANI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1959

Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 11. - VILLA

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza-art. 1

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali. Art. 1. Il Fondo di previdenza, istituito con l'art. 1 del decreto - legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, ha sede presso la Direzione generale dei catasto e dei servizi tecnici erariali. Sono iscritti di diritto al Fondo di previdenza tutti gli impiegati e i subalterni appartenenti al ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali ed al ruolo aggiunto della stessa Amministrazione, gli impiegati e i subalterni inquadrati ai sensi del regio decreto - legge 4 febbraio 1937, n. 100, nonche' i salariati di cui all'art. 1 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che prestano servizio alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza-art. 2

Art. 2. Le entrate del Fondo sono costituite: a) dalla quota dei diritti, proventi e compensi spettanti al personale in base alla tabella A, titolo III, allegata alla [legge 26 settembre 1954, n. 869 ed all'art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-09-26;869~art2) della [legge 14 luglio 1957, n. 580](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-07-14;580), nella misura determinata con decreto Ministeriale, ai sensi dell'[art. 2, lettera a) del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-11-17;1826~art2-leta), convertito nella [legge 5 gennaio 1939, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-01-05;12); b) dai proventi del denaro investito come all'art. 19; c) da sovvenzioni, contributi, oblazioni volontarie, lasciti, donazioni ed altri proventi eventuali.

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza-art. 3

Art. 3. Il Fondo di previdenza provvede: a) a corrispondere un'indennita' agli iscritti al Fondo nel momento in cui lasciano definitivamente il servizio per qualsiasi causa che non sia la destituzione dall'impiego o il licenziamento con la perdita al diritto al trattamento di quiescenza, ovvero ai loro superstiti se gli iscritti sono deceduti durante il servizio. Nei casi di cessazione dal servizio per destituzione o per licenziamento senza diritto al trattamento di quiescenza, e' in facolta' del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza di consentire che l'indennita' o parte di essa sia concessa alla famiglia, limitatamente alla moglie o ai figli secondo l'ordine di preferenza indicato nel successivo art. 13; b) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'art. 17.

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza-art. 4

Art. 4. Per provvedere alle finalita' del Fondo, le entrate annuali sono ripartite come segue: 1) il 75% per la corresponsione delle indennita' previste alla lettera a) dell'art. 3; 2) il 18% per le erogazioni previste dalla lettera b) dello stesso articolo; 3) il 2% per le spese inerenti all'amministrazione del Fondo, al funzionamento della segreteria, al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle uscite e a sostenere le eventuali spese straordinarie ed occasionali; 4) il 5% per costituire una riserva necessaria a garantire la liquidazione delle indennita' nella misura prevista dal successivo art. 12. Le somme non erogate nell'esercizio finanziario per la corresponsione delle indennita' previste alla lettera a) dell'art. 3 e per le spese di amministrazione di cui al punto 3), passano ad incrementare il fondo di riserva di cui al prececedente punto 4). Quelle non erogate per la corresponsione delle sovvenzioni previste alla lettera b) dello stesso art. 3, possono essere impiegate per gli stessi scopi negli esercizi successivi.

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza-art. 5

Art. 5. Il Fondo di previdenza e' amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue: Presidente: Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali. Membri: a) l'ispettore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, sostituto del direttore generale, vice presidente; b) il direttore della Divisione personale della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali; c) un rappresentante della organizzazione sindacale del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, designato dalla segreteria della stessa organizzazione sindacale. In caso di pluralita' di sindacati, il rappresentante verra' scelto dal Ministro per le finanze tra i nominativi che verranno designati dalle segreterie delle varie organizzazioni sindacali. Ciascun sindacato potra' designare soltanto un nominativo fra gli impiegati di ruolo, residenti a Roma, aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il rappresentante sindacale dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato; d) quattro rappresentanti del personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, e cioe' un impiegato della carriera direttiva, uno della carriera di concetto, uno della carriera esecutiva ed uno della carriera ausiliaria, tutti residenti a Roma ed aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nella Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, eletti per referedum, secondo le modalita' stabilite I quattro rappresentanti di cui al precedente punto d) durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Segretario: un funzionario amministrativo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione e non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza-art. 6

Art. 6. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente ed il direttore della Divisione personale o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il segretario non ha voto deliberativo.

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza-art. 7

Art. 7. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese, e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri. Esso e' chiamato: 1) a liquidare le indennita' di cui all'art. 3, lettera a); 2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 3, lettera b); 3) a deliberare riguardo alla accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di proventi eventuali; 4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui al punto 3) dell'art. 4; 5) ad approvare i rendiconti della gestione; 6) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili. La liquidazione delle spese di cui al punto 4) del presente articolo sara' effettuata, di regola, alla fine di ciascun semestre dell'esercizio finanziario.

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza-art. 8

Art. 8. Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo nella adunanza immediatamente successiva. Detto verbale dovra', in ordine cronologico, essere riportato Integralmente nel registro dei verbali, e sottoscritto dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario.

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza-art. 9

Art. 9. La revisione della contabilita' del Fondo e' demandata ad un Collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto dal direttore della Divisione affari amministrativi e contabili della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali che lo presiede e di due impiegati dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali residenti in Roma, eletti con le modalita' indicate nell'art. 5, punto d). Questi ultimi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I revisori sono tenuti a presentare alla fine di ogni esercizio finanziario, la relazione sull'andamento della gestione che deve essere allegata al rendiconto consuntivo del Fondo. Il presidente del Collegio dei revisori, ovvero uno dei componenti del Collegio stesso, deve intervenire senza voto deliberativo soltanto nella seduta del Consiglio di amministrazione nella quale, a norma dell'art. 23 e' esaminato il rendiconto consuntivo del Fondo.

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza-art. 10

Art. 10. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo. Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 7. Nei casi di particolare comprovata urgenza egli puo' provvedere alla liquidazione delle indennita' di cui all'art. 3, lettera a) e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione della indennita', disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della meta' della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; cosi' pure, su proposta di due membri del Consiglio, di cui uno appartenente al ruolo provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, puo' anche provvedere, con carattere di urgenza, ai pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui ai punti 1) e 2 dell'art. 17. Dei provvedimenti adottati il presidente e' tenuto a riferire al Consiglio nella prima adunanza.

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza-art. 11

Art. 11. Il diritto all'indennita' si acquista al compimento di due anni di ininterrotta iscrizione al Fondo. Si prescinde da tale limite in caso di morte o di inabilita' permanente e totale dovuta a causa di servizio.

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza-art. 12

Art. 12. L'indennita' di cui all'art. 3, lettera a), sara' corrisposta al personale di ruolo ordinario o aggiunto che ne abbia diritto a norma dell'art. 11 in relazione al numero degli anni di servizio utili a pensione ed al personale non di ruolo in relazione al numero degli anni di servizio utili per la liquidazione dell'indennita' prevista dal [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-04-04;207). La misura dell'anzidetta indennita' spettante all'iscritto, per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nel momento della cessazione dal servizio, si ottiene moltiplicando il coefficiente di seguito indicato per l'ammontare delle entrate, di cui al punto 1) dell'art. 4, dell'esercizio finanziario che precede l'anno solare in cui avviene la definitiva cessazione dal servizio dello iscritto: ispettore generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0003429 ingegnere capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0003200 ingegnere superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002972 primo ingegnere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002743 ingegnere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002515 Personale di concetto: geometra capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0003200 geometra principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002972 primo geometra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002743 geometra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.002515 geometra aggiunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002286 vice geometra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002057 Personale esecutivo: assistente capo, disegnatore capo, computista capo. . . 0.0002515 assistente principale, disegnatore principale, computista principale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002286 primo assistente, primo disegnatore, primo computista . 0.0002057 assistente, disegnatore, computista . . . . . . . . . . 0.0001715 Personale ausiliario: usciere capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0001715 usciere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0001486 inserviente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0001143 Personale salariato: capo operaio, sorvegliante, operaio specializzato . . . 0.0001715 operaio qualificato . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0001486 operaio comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0001143 Personale non di ruolo: avventizio di I categoria . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002515 avventizio di II categoria. . . . . . . . . . . . . . . 0.0002057 avventizio di III categoria . . . . . . . . . . . . . . 0.0001715 avventizio di IV categoria e salariato non di ruolo . . 0.0001143 La indennita' di cui al presente articolo non puo' essere ne' inferiore ne' superiore di un quarto alla media dell'indennita' calcolata, a parita' di condizioni, nel triennio precedente all'anno in cui e' avvenuta la cessazione dal servizio dello iscritto. Nel caso sia inferiore, al pagamento della differenza sara' provveduto con la riserva di cui al punto 4) dell'art. 4. Nel caso sia superiore la differenza andra' ad incrementare la anzidetta riserva.

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza-art. 13

Art. 13. In caso di morte avvenuta in attivita' di servizio dello iscritto ai Fondo, l'indennita' prevista dall'art. 12 e' corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti: 1) al coniuge superstite quando non esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstite, oltre il coniuge, figli di precedenti matrimoni, e riservata a questi, nell'ordine di preferenza di cui ai numeri 2), 3), 4), una quota dell'indennita' pari ad un terzo o meta', secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi; 2) ai figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali; 3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni gia' conviventi a carico dell'iscritto deceduto, in parti uguali; 4) ai figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni, in parti uguali; 5) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali; 6) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente per colpa del padre o di entrambi; al genitore superstite se uno di essi e' morto. Se i genitori sono separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, la indennita' e' divisa tra essi in parti uguali; 7) ai fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purche' non coniugati, in parti uguali; 8) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali; 9) alla persona esplicitamente e a tal fine designata dall'iscritto con atto di ultima volonta'. Se vi sono piu' persone designate, l'indennita' e' corrisposta in parti uguali a quelle viventi, salvo che l'iscritto medesimo abbia disposto diversamente.

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza-art. 14

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