DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958, n. 1285

Type DPR
Publication 1958-12-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Pavia in data 29 luglio 1958 e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulato in Pavia il 12 settembre 1958 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Pavia.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di semeiotica medica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI MORO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 marzo 1959

Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 30. - VILLA

Convenzione istituzione un posto di professore semiotica medica facolta' medicina Pavia-art. 1

Rep. n. 29/C-10 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della semeiotica medica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Pavia. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE L'anno millenovecentocinquantotto il giorno ventinove del mese di luglio in Pavia, nella sala del Rettorato della Universita' degli studi; Premesso 1) che, specie per l'avvento di nuovi sempre piu' perfezionati e complessi mezzi dell'indagine clinica, la semeiotica medica ha assunto uno sviluppo ed una importanza tale per cui, agli effetti della preparazione professionale dei giovani medici, e' generalmente sentita la necessita' che essa venga insegnata come disciplina autonoma; 2) che l'Ospedale "San Martino" di Mede Lomellina si e' dichiarato disposto ad istituire ed a finanziare per la durata di un ventennio un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di semeiotica, medica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia, nel cui statuto detta disciplina e' compresa, posto che si aggiunge a quelli dell'attuale organico della stessa Facolta' secondo le norme contenute nell'art. 63, comma secondo e nell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nell'intento di offrire al glorioso ateneo pavese un segno tangibile della sua ammirazione, coll'aumentarne le possibilita' di formazione culturale e professionale dei giovani medico; 3) che i competenti Consessi accademici, vale a dire il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio d'amministrazione, nelle rispettive sedute del 23 febbraio 1956, del 1 marzo 1956 e del 1 luglio 1958, hanno concordemente dichiarato di accettare col piu' vivo gradimento, fatte salve le superiori autorizzazioni, l'offerta dell'istituzione del nuovo posto di ruolo dando mandato al Magnifico rettore di procedere con l'Ente finanziatore alla stipulazione della convenzione che dovra' disciplinare la costituzione ed il funzionamento dell'istituendo posto di professore di ruolo; Tutto cio' premesso avanti a me dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, direttore amministrativo della Universita' di Pavia, funzionario delegato con decreto rettoriale 16 novembre 1952 a ricevere ed a redigere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto della Universita' medesima sono personalmente comparsi i signori: Fraccaro prof. Plinio, nato a Bassano del Grappa l'8 gennaio 1883, e' domiciliato in Pavia il quale agisce nella sua qualita' di Rettore magnifico e di presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Universita', espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con regolare delibera del Consiglio d'amministrazione in data 1 luglio 1958; Zerbi per. ind. Carlo, nato a Cilavegna (Pavia) il 3 dicembre 1907, domiciliato in Mede Lomellina, il quale agisce nella sua qualita' di commissario prefettizio dello Ospedale "San Martino" di Mede, conformemente alla delibera adottata in data 24 giugno 1958 ed approvata dalla autorita' tutoria in data 15 luglio 1958. Essi comparenti, da me ufficiale rogante, personalmente conosciuti e della cui Identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, dando esecuzione ai precedenti accordi e confermando le premesse di cui sopra convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di semeiotica medica;

Convenzione istituzione un posto di professore semiotica medica facolta' medicina Pavia-art. 2

Art. 2. L'Ospedale i San Martino, di Mede Lomellina assume obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Pavia, per il finanziamento del posto di ruolo destinato all'insegnamento di semeiotica medica la somma di annue L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per la durata di venti anni consecutivi a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla relativa cattedra.

Convenzione istituzione un posto di professore semiotica medica facolta' medicina Pavia-art. 3

Art. 3. Qualora, nel decorso della presente convenzione, divenissero insufficienti per modificazioni del trattamento economico dei professori universitari disposte dallo Stato, i contributi previsti dalla presente convenzione per il finanziamento del posto di ruolo cosi' istituito, l'Ospedale" San Martino" di Mede Lomellina assume l'impegno di provvedere al reintegro dell'eccedenza che risultera' scoperta dopo che siano state impiegate allo stesso scopo le eventuali economie realizzate nel frattempo in applicazione della presente stipulazione con l'esplicita intesa che, ove tale reintegro non venisse adeguatamente e tempestivamente effettuato la convenzione dovra' considerarsi decaduta ed il posto di cui trattasi soppresso.

Convenzione istituzione un posto di professore semiotica medica facolta' medicina Pavia-art. 4

Art. 4. L'Ospedale i San Martino" di Mede si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Pavia, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma annua di L. 520.000 (cinquecentoventimila) pari al 20% del contributo annuo di cui all'art. 2, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di ruolo di cui trattasi. L'Ospedale "San Martino" di Mede si obbliga inoltre ad aumentare progressivamente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

Convenzione istituzione un posto di professore semiotica medica facolta' medicina Pavia-art. 5

Art. 5. L'Universita' di Pavia da parte sua si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopracitate, a rifondere annualmente lo Stato dell'ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti al professore titolare della cattedra di semeiotica medica che verra' assunto all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. Si obbliga inoltre a versare annualmente allo Stato la somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) che le verra' corrisposto dall'Ospedale i San Martino" di Mede in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione.

Convenzione istituzione un posto di professore semiotica medica facolta' medicina Pavia-art. 6

Art. 6. Qualora la cattedra non venisse coperta con titolare di ruolo, l'impegno si considerera' sospeso, di diritto e di fatto fino alla effettiva nomina del titolare stesso. Qualora lo Stato dovesse assumere a proprio carico lo onere della cattedra di semeiotica medica l'impegno si intendera' per entrambe le parti decaduto.

Convenzione istituzione un posto di professore semiotica medica facolta' medicina Pavia-art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intendera' inoltre decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui al successivo art. 8; b) se non vengano aumentati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli stessi; c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti, il posto di professore di ruolo di semeiotica medica si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione un posto di professore semiotica medica facolta' medicina Pavia-art. 8

Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' di Pavia del titolare dell'istituendo posto di ruolo. Ove non sia denunciata almeno un anno prima della scadenza, essa si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo.

Convenzione istituzione un posto di professore semiotica medica facolta' medicina Pavia-art. 9

Art. 9. La presente convenzione, redatta in carta legale, e' esente da tassa di registro a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55), perche' stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Universita' governativa di Pavia. Ad essa sono allegate le copie autentiche delle deliberazioni citate nelle premesse e nel testo di cui costituiscono parte integrante. Essa sara' esecutiva allorche' verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il provvedimento legislativo che ne disporra' l'approvazione e istituira' il posto di professore di ruolo di cui essa e' oggetto. Richiesto io ufficiale rogante ricevo il presente atto di cui ho dato congiuntamente lettura alle parti contraenti le quali da me interpellate lo dichiarono in ogni sua parte pienamente conforme alla volonta' da esse espressa e, in prova di cio', qui di seguito si sottoscrivono con me ufficiale rogante. F.to: Plinio Fraccaro, rettore F.to: Carlo Zerbi F.to: Umberto Marchi, ufficiale rogante Registrato a Pavia addi' 30 luglio 1958 al n. 298, Atti pubblici, volume 201. Esatte L. (Esente). Il direttore: E. Repetti Fontana

Atto aggiuntivo - art. 1

N. di rep. 30/C-11 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata tra l'Universita' degli studi di Pavia e l'Ospedale "San Martino" di Mede Lomellina per la istituzione di un posto di professore di ruolo nella Facolta' di medicina e chirurgia, riservato all'insegnamento di semeiotica medica. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE L'anno millenovecentocinquantotto, il giorno dodici del mese di settembre in Pavia, nella sala del Rettorato della Universita' degli studi: Premesso che con convenzione in data 29 luglio 1958, n. di repertorio 29/C-10, a rogito del sottoscritto dott. Umberto Marchi, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Pavia, stipulata tra l'Universita' medesima e l'Ospedale "San Martino" di Mede Lomellina, convenzione registrata in Pavia addi' 30 luglio 1958, al n. 293 Atti pubblici, volume 201, il predetto ospedale ha assunto impegno di istituire e sovvenzionare, ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, in aggiunta ai posti di ruolo, assegnati dallo organico, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di semeiotica medica presso la Facolta' di medicina e chirurgia, fissandosi il relativo impegno ventennale di spesa per la copertura degli emolumenti da corrispondere in annue L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) oltre al 20% di detta somma, pari a L. 520.000 (cinquecentoventimila) per la costituzione dello speciale fondo destinato a provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio del professore che sara' chiamato a coprire la cattedra; che in seguito a rilievo ministeriale, espresso con lettera 1 settembre 1958, n. 3070, si e' precisato che i due predetti impegni di spesa annui debbono essere rispettivamente elevati a L. 3.000.000 (tremilioni) e a L. 600.000 (seicentomila) in relazione alla nuova misura delle retribuzioni spettanti ai professori di ruolo universitari; che in dipendenza di quanto predetto, l'Ospedale "San Martino" di Mede Lomellina, all'uopo interppellato, ha dichiarato di accettare il maggior, onere richiesto come di delibera commissariale in data 5 settembre 1958, approvata dalla Prefettura di Pavia in data 9 settembre 1955, numero di prot. 44752/51/1234, allegata in copia conforme al presente atto (all'. n. 1); che il Consiglio di amministrazione dell'Universita', riunitosi in data 9 settembre 1958, preso atto del rilievo contenuto al punto 2 della lettera ministeriale sopra citata circa la necessita' che sia esplicitamente garantita l'assoluta esenzione da qualsiasi onere che potesse insorgere per effetto della costituita cattedra di ruolo al bilancio della Universita' nonche' all'Erario, ha adottato la delibera qui allegata in copia conforme (all'. n. 2); Tutto cio' premesso avanti a me dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, Direttore amministrativo della Universita' di Pavia, funzionario delegato con decreto rettorale 16 novembre 1952 a ricevere e a redigere gli atti e i contratti che si stipulano per conto della Universita' medesima, sono personalmente comparsi i signori: Fraccaro prof. Plinio, nato a Bassano del Grappa l'8 gennaio 1883, e domiciliato in Pavia il quale agisce nella sua qualita' di Rettore magnifico e di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita', espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con regolare delibera del Consiglio di amministrazione in data 9 settembre 1958; Zerbi per ind. Carlo, nato a Cilavegna (Pavia) il 3 dicembre 1907, domiciliato in Mede Lomellina, il quale agisce nella sua qualita' di commissario prefettizio dello Ospedale i San Martino" di Mede, conformemente alla delibera adottata in data 5 settembre 1958 ed approvata dalla autorita' tutoria in data 9 settembre 1958. Essi comparenti, da me ufficiale rogante, personalmente conosciuti e della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, rinunciando di comune accordo alla presenza di testimoni dando esecuzione ai precedenti accordi e confermando le premesse di cui sopra, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. L'Ospedale "San Martino di Mede Lomellina si obbliga ad elevate da L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) a lire 3.000.000 (tremilioni) per anni venti, l'impegno annuo di, finanziamento del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di semeiotica medica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia, assunto in base alla convenzione stipulata in data 29 luglio 1958 con l'Universita' anzidetta, e da L. 520.000 (cinquecentoventimila) a L. 600.000 (seicentomila), l'impegno accessorio annuo di spesa, corrispondente al 20% di L. 3.000.000 (tremilioni), destinato a costituire lo speciale fondo per provvedere allo eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di ruolo cosi' costituito.

Atto aggiuntivo - art. 2

Art. 2. L'Universita' di Pavia, di intesa con l'Ente finanziatore, precisa ad ogni, effetto che nessun onere nel decorso delle convenzione dovra' gravare per il titolo di cui trattasi, oltre che sul proprio bilancio, anche sull'Erario. Restano integralmente confermate tutte le altre clausole riprodotte nella convenzione 29 luglio 1958 in quanto non modificate dal presente atto aggiuntivo. Richiesto io ufficiale rogante ricevo il presente atto, steso sul prescritto bollo ed esente da tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), di cui ho dato congiuntamente lettura alle parti contraenti le quali da me interpellate lo dichiarono in ogni sua parte pienamente conforme alla volonta' da esse espressa e, in prova di cio', qui di seguito si sottoscrivono con me ufficiale rogante. F.to: Plinio Fraccaro, rettore F.to: Carlo Zerbi F.to: Umberto Marchi, ufficiale rogante Registrato a Pavia addi' 13 settembre 1958 al n. 545 Atti pubblici, volume 201. Esatte L. (Esente). Il direttore: E. Repetti Montana

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