DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958, n. 1287
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante miglioramenti economici e di carriera a favore degli assistenti universitari;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione in data 28 aprile 1958 e Patto aggiuntivo alla medesima in data 25 ottobre 1958 stipulati in Firenze tra l'Universita' degli studi e Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica ortopedica dell'Universita' di Firenze.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sul art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze, in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolare del posto stesso.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI MORO -ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 31. - VILLA
Convenzione per l'istituzione posto di assistente ordinario cattedra di clinica ortopedica- art. 1
Rep. n. 454 Convenzione tra l'Universita' degli studi di Firenze e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantotto e questo di ventotto del mese di aprile in Firenze, nella sede dell'Universita' degli studi, piazza San Marco 4, innanzi a me dott. Tullio Gallo, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Firenze e come tale delegato, con decreto del Rettore in data 1 luglio 1950, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Universita' medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, senza l'assistenza di testimoni avendovi le parti con me d'accordo rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: Lamanna prof. E. Paolo, nato a Matera il 9 agosto 1885, domiciliato a Firenze in piazza San Marco 4, nella sua qualita' di Rettore dell'Universita' degli studi di Firenze, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Firenze, con deliberazione del 14 aprile 1958 (allegato A); De Luca dott. Francesco, nato a Fuscaldo (Cosenza), il 28 luglio 1905, domiciliato a Firenze, in via Bufalini 7, nella sua qualita' di ispettore compartimentale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto del 24 gennaio 1958 (allegato B); Premesso che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro allo scopo di potenziare ulteriormente l'insegnamento di clinica ortopedica, la cui cattedra e' stata pure convenzionata dall'istituto medesimo, e permettere un sempre maggiore sviluppo degli studi e delle ricerche nel particolare settore anche in considerazione della prossima realizzazione in Firenze del nuovo centro traumatologico, ha ritenuto necessario l'istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica ortopedica. che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Firenze ha preso atto col piu' vivo compiacimento della determinazione di cui sopra; Tutto cio' premesso I sopracitati signori, della cui personale identita' e piena capacita' giuridica io ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Firenze e' istituito, con le norme dell'art. 1 sub, art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra di clinica ortopedica.
Convenzione per l'istituzione posto di assistente ordinario cattedra di clinica ortopedica - art. 2
Art. 2. L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Firenze, per il mantenimento del posto di assistente ordinario di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di lire 1.400.000 (un milionequattrocentomila), pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente ordinario universitario.
Convenzione per l'istituzione posto di assistente ordinario cattedra di clinica ortopedica - art. 3
Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita ed indennita' di legge) dell'assistente ordinario di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto stesso. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 1.400.000 (un milionequattrocentomila).
Convenzione per l'istituzione posto di assistente ordinario cattedra di clinica ortopedica - art. 4
Art. 4. L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga inoltre a corrispondere all'Universita' degli studi di Firenze, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 200.000 (duecentomila) annue per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di assistente ordinario di cui trattasi, per tutto il periodo di dorata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. Il predetto Istituto si obbliga ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti universitari ordinari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovra' essere fissata dalla stessa data nella quale saranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore degli assistenti ordinari universitari.
Convenzione per l'istituzione posto di assistente ordinario cattedra di clinica ortopedica - art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Firenze si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica ortopedica, compresi gli oneri fiscali relativi, nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto assistente ordinario; b) versare annualmente allo Stato la somma che le verra' corrisposta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione; c) destinare a dotazione della clinica ortopedica la somma che rimanesse disponibile una volta eseguiti i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere.
Convenzione per l'istituzione posto di assistente ordinario cattedra di clinica ortopedica - art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non verranno aumentati il contributo di cui all'art. 2 e la somma di cui all'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 3 e 4; c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti, il posto di assistente ordinario assegnato alla clinica ortopedica si intendera' senza altro soppresso e il titolare del posto medesimo cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione per l'istituzione posto di assistente ordinario cattedra di clinica ortopedica - art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' vigore per dieci anni a decorrere dalla data della nomina del titolare del posto di assistente ordinario presso la clinica ortopedica dell'Universita' degli studi di Firenze e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione posto di assistente ordinario cattedra di clinica ortopedica - art. 8
Art. 8. La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Firenze, sara' registrata in esenzione di tasse di registro e bollo ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Questo atto che consta di tre fogli di carta libera uso bollo scritti da persona di mia fiducia su otto pagine e sin qui parte della successiva, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono a norma di legge con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'amministrazione dell'Universita' di Firenze. F.to E. Paolo Lamanna F.to De Luca Francesco F.to Tullio Gallo Registrato a Firenze (Atti civili), addi' 2 maggio 1953, al n. 13747, vol. 560. Esatte L. gratis.
Convenzione per l'istituzione posto di assistente ordinario cattedra di clinica ortopedica-Atto aggiuntivo
Rep. n. 459 Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Firenze addi' 28 aprile 1958 tra l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Universita' degli studi di Firenze per la istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica presso la Facolta' di medicina e chirurgia di detta Universita'. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantotto addi' venticinque del mese di ottobre in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi di Firenze, avanti di me dott. Tullio Gallo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo della Universita' degli studi di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettorale del 1 luglio 1950, senza l'assistenza, di testimoni avendone le parti con me d'accordo rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: Lamanna prof: E. Paolo, nato a Matera il 9 agosto 1885, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco 4, non in proprio ma quale Rettore dell'Universita' degli studi di Firenze debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Firenze il 28 aprile 1958, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Universita' del 6 ottobre 1958, che si allega sotto lettera "A": De Luca dott. Francesco, nato a Fuscaldo (Cosenza) il 28 luglio 1905, domiciliato a Firenze, in via Bufalini 7, nella sua qualita' di ispettore compartimentale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo dalla delibera presidenziale del predetto Istituto in data 13 agosto 1958, che si allega sotto lettera "B"; Premesso a) che tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Universita' degli studi di Firenze rispettivamente rappresentati dal dott. Francesco De Luca, ispettore compartimentale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dal prof. E. Paolo Lamanna, Rettore dell'Universita' degli studi di Firenze, il 28 del mese di aprile dell'anno 1958, a Firenze, e' stata stipulata per la istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica presso la Facolta' di medicina e chirurgia della predetta Universita', apposita convenzione a rogito del sottoscritto funzionario, convenzione registrata a Firenze il 2 maggio 1958 al n. 13747, vol. 560 (gratis); b) che il Ministero della pubblica istruzione con nota del 26 luglio 1958, n. 2822, diretta al Rettore dell'Universita' degli studi di Firenze ha fatto conoscere che il Ministero del tesoro nel dare il suo assenso di massima alla istituzione del posto di assistente di ruolo di cui alla lettera a) della presente premessa ha rilevato che occorre aumentare adeguatamente il contributo di L. 1.400.000 fissato dall'articolo 2 della convenzione stipulata in relazione ai recenti miglioramenti economici e di carriera disposti a favore degli assistenti universitari con la legge 18 marzo 1958, n. 349, e che del pari e' necessario elevare proporzionalmente, nella misura del 20%, la somma da accantonare per la costituzione dell'apposito fondo per il trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare dell'istituendo, e che pertanto si riserva la necessita' di apportare la dovuta modificazione all'articolo della convenzione stipulata riflettente i rilievi fatti dal Ministero del tesoro; c) che il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, on. avv. Renato Morelli, nella qualita', in forza di poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione del precitato Ente con la delibera del 24 gennaio 1958, ha disposto con atto del 13 agosto 1958 le modifiche richieste dal Ministero del tesoro e rese note dal Ministero della pubblica istruzione, delegando ed autorizzando, nel contempo, il dott. Francesco De Luca, ispettore compartimentale dell'Istituto medesimo a stipulare apposito atto aggiuntivo della convenzione 28 aprile 1958, mediante il quale vengono apportate alla medesima convenzione le modifiche stesse richieste dal Ministero del tesoro; d) che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Firenze, nell'adunanza del 6 ottobre 1958, in adesione alle richieste del Ministero del tesoro di cui alla precitata nota del Ministero della pubblica istruzione del 26 luglio 1958, n. 2822, ha deliberato in conformita' e ha dato mandato al Rettore di intervenire alla stipulazione del presente atto per conto ed in nome dell'Universita' di Firenze e di sottoscriverlo nell'interesse della medesima considerando fin da ora pro rato e valido il di lui operato; Tutto cio' premesso I signori comparenti della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io funzionario rogante sono personalmente certo, nella qualita' convengono e stipulano quanto appresso: a) L'art. 2 e' sostituito dal seguente: "L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Firenze, per il mantenimento del posto di assistente ordinario di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di lire 1.600.000 (un milioneseicentomila), pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente ordinario universitario". b) Il secondo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: "L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 1.600.000 (un milioneseicentomila)". c) Il primo comma dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: "L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga inoltre a corrispondere all'Universita' degli studi di Firenze, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma annua di L. 320.000 (trecentoventimila) pari cioe' al 20% del contributo annuo di cui all'art. 2 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di assistente ordinario di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa". Il presente atto e' esente da tasse di registro e di bollo a termini dell'art. 5 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, perche' stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Firenze. Questo atto consta di tre fogli di carta libera uso bollo scritti da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mio pugno, su sei pagine e sin qui parte della successiva e viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario rogante, omessa, lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti. F.to E. Paolo Lamanna F.to De Luca Francesco F.to Tullio Gallo Registrato a Firenze, addi' 29 ottobre 1958, al n. 5007, vol. 564. Esatte L. gratis.
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