DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958, n. 1293
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le poste e le telecomunicazioni, per il tesoro e per le finanze; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione, a decorrere dal 1 aprile 1959, e' data, ai sensi dell'art. 84 della Convenzione postale universale di Ottawa del 3 ottobre 1957, alla Convenzione stessa ed agli Accordi postali sottoelencati ai numeri da II) a IX), firmati ad Ottawa in pari data, in revisione alla Convenzione ed agli Accordi, di cui ai numeri da II) a VII) e IX), corrispondenti agli Atti firmati a Bruxelles l'11 luglio 1952, cui fu data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1953, n. 764: I) Convenzione postale universale, Protocollo finale ed allegati - Regolamento di esecuzione ed allegati - Disposizioni concernenti la posta aerea, Protocollo finale ed allegati; II) Accordo concernente le lettere e le scatolette con valore dichiarato e Protocollo finale, Regolamento di esecuzione ed allegati; III) Accordo concernente i pacchi postali e Protocollo finale - Regolamento di esecuzione, Protocollo finale ed allegati; IV) Accordo concernente i vaglia postali ed i buoni postali di viaggio - Regolamento di esecuzione ed allegati; V) Accordo concernente i postagiro - Regolamento di esecuzione ed allegati; VI) Accordo concernente gli invii con assegno - Regolamento di esecuzione ed allegati; VII) Accordo concernente le riscossioni - Regolamento di esecuzione ed allegati; VIII) Accordo concernente il servizio internazionale di risparmio - Regolamento di esecuzione ed allegati; IX) Accordo concernente gli abbonamenti ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche - Regolamento di esecuzione ed allegati.
GRONCHI FANFANI - SIMONINI - ANDREOTTI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 46. - VILLA
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