DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1958, n. 1308
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda in data 22 gennaio 1957, con la quale il legale rappresentante dell'Istituto Nazionale per l'Istruzione e l'Addestramento Settore Artigiano (I.N.I.A.S.A.) chiede il riconoscimento giuridico dell'Ente ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice civile; Visto l'atto costitutivo e lo statuto del predetto Istituto rogato in data 13 giugno 1952 per notar Vincenzo Butera, n. 72425 di repertorio; Visto il nuovo statuto approvato in data 5 giugno 1956 dal Comitato nazionale dell'Istituto medesimo; Considerato che il Comitato predetto con verbale in data 26 giugno 1958 ha apportato allo statuto le modifiche richieste dal Consiglio di Stato, al fine di adeguare lo statuto stesso alla vigente legislazione; Ritenuto di aderire alla richiesta di riconoscimento giuridico dell'istituto, in considerazione degli scopi che lo stesso si propone; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con parere favorevole dei Ministri per l'industria e commercio e per la pubblica istruzione; Decreta: E' concesso il riconoscimento della personalita' giuridica, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice civile, all'Istituto Nazionale per la Istruzione e l'Addestramento professionale nel Settore Artigiano (I.N.I.A.S.A.), con sede in Roma, e ne e' approvato lo statuto organico nel testo allegato al presente decreto, visto dal Ministro proponente.
GRONCHI VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 163. - VILLA
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 1
Statuto dell'Istituto Nazionale per l'istruzione e l'Addestramento nel Settore Artigiano (I.N.I.A.S.A.) Art. 1. L'Istituto Nazionale per l'Istruzione e l'Addestramento nel Settore Artigiano (I.N.I.A.S.A.) con sede in Roma, via Pietro Cossa, 41, avente per i fini esplicati personalita' giuridica pubblica, estende la sua attivita' in tutto il territorio della Repubblica italiana.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 2
Art. 2. L'I.N.I.A.S.A. ha il fine di provvedere alla preparazione professionale dei giovani che vogliano dedicarsi ad un'attivita' artigiana, sia nel ramo usuale di produzione e di prestazione di servizi, sia nel ramo dell'artigianato rurale, nonche' di curare il perfezionamento e l'aggiornamento tecnico di quanti operano nelle botteghe artigiane.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 3
Art. 3. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, l'istituto: 1) studia i metodi addestrativi, predispone i programmi per la formazione professionale dei giovani nel campo dell'artigianato; 2) favorisce l'orientamento professionale dei giovani che aspirino all'esercizio dei mestieri artigiani; 3) istituisce e gestisce i corsi complementari previsti dalla legge per la disciplina dell'apprendistato e collabora con i titolari delle aziende ai fini della formazione degli apprendisti; 4) gestisce corsi di primo addestramento, di qualificazione, di perfezionamento e di specializzazione per tutti coloro che intendano prepararsi o specializzarsi nei mestieri; 5) gestisce corsi di qualificazione, riqualificazione e perfezionamento per mestieri artigiani per lavoratori disoccupati, ai sensi degli [articoli 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art47) e [48 della legge 29 aprile 1949, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art48); 6) gestisce cantieri di lavoro e laboratori scuola; 7) assume tutte le iniziative intese a perfezionare e ad aggiornare la capacita' professionale degli artigiani ed a curarne il completamento dell'istruzione anche attraverso la istituzione di corsi e di scuole popolari per adulti; 8) istituisce borse di studio per rendere possibile ai giovani, che risultino meritevoli, il perfezionamento del loro mestiere ed il conseguimento dei titoli di specializzazione a carattere tecnico ed artistico; 9) raccoglie ed elabora i dati, le notizie e gli elementi che comunque possano interessare l'addestramento dei giovani artigiani e la loro formazione professionale provvedendo, se del caso, alla pubblicazione di periodici e di collezioni a carattere divulgativo; 10) istituisce centri permanenti di addestramento per lo svolgimento delle iniziative di cui ai numeri precedenti; 11) assiste i giovani artigiani nell'avviamento e nella affermazione di attivita' produttive in proprio; 12) esercita ogni altra funzione che, nei limiti dei compiti istituzionali, gli sia demandata da leggi, da regolamenti, da pubbliche Amministrazioni o che sia concordata con organizzazioni professionali del settore artigiano.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 4
Art. 4. Fanno parte dell'Istituto le organizzazioni artigiane che concorsero ad istituirlo quale associazione civile nell'atto costitutivo per il notaio di Roma dott. Vincenzo Butera del 13 giugno 1952, numero di repertorio 72425, registrato a Roma il 19 giugno 1952 al n. 26012, vol. 73 atti pubblici e quelle che successivamente furono chiamate a partecipare alle attivita' dell'Istituto con delibera del Consiglio di amministrazione e tutti gli altri enti, organizzazioni ed associazioni che operano nel settore artigiano, se all'ammissione di essi dia il consenso con voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione di cui agli articoli seguenti. Gli enti, organizzazioni ed associazioni che aspirino a far parte dell'Istituto devono presentare la domanda di ammissione al Consiglio di amministrazione e devono allegare copia autentica del loro atto costitutivo e del loro statuto ed una succinta relazione sulla loro attivita'. Nella domanda devono impegnarsi ad osservare il presente statuto ed a coordinare con l'attivita' dell'Istituto tutte le proprie attivita' nel campo dell'istruzione e dell'addestramento professionale. Se in tempo successivo alla adesione tali enti, organizzazioni ed associazioni venissero meno ai loro doveri di coordinamento con l'attivita' dell'istituto, essi, previa contestazione degli addebiti, e prefissione di un termine per le giustificazioni, potranno essere dichiarati esclusi dalla partecipazione dello istituto, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 5
Art. 5. Sono Organi dell'Istituto: a) il Consiglio di amministrazione; b) la Giunta esecutiva; c) il presidente; d) il Collegio dei revisori dei conti.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 6
Art. 6. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione degli enti interessati ed e' costituito: 1) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali di artigiani e di lavoratori artigiani ammesse ai sensi del precedente art. 4.; 2) da un rappresentante per ciascuno degli enti, organizzazioni ed associazioni ammessi a far parte dell'Istituto ai sensi dell'art. 4; 3) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 4) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; 5) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; 6) da un rappresentante del Comitato nazionale per la produttivita'. Fanno anche parte del Consiglio di amministrazione due esperti nominati dal Consiglio di amministrazione stesso nella sua prima adunanza. Fa parte del Consiglio il direttore generale dell'istituto con voto consultivo. Tutti i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Gli esperti decadono unitamente al Consiglio di amministrazione che li ha eletti.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 7
Art. 7. Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno su invito del presidente. I consiglieri debbono essere convocati per lettera raccomandata, da inviarsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'elenco delle materie da trattarsi nell'ordine del giorno, la comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria ogni volta che lo ritiene opportuno il presidente oppure ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri, o la maggioranza dei revisori dei conti o l'autorita' tutoria. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica, Perche siano valide le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la validita' di deliberazioni riflettenti modifiche a norme statutarie, occorre il voto favorevole di due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione. In caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 8
Art. 8. Spetta al Consiglio di amministrazione: 1) deliberare su tutti i problemi e le questioni di carattere generale concernenti il funzionamento, l'organizzazione e l'amministrazione dell'istituto nonche' sulle direttive da seguire nell'attuazione dei compiti istituzionali; 2) approvare entro il 31 gennaio di ciascun anno i rendiconti della gestione precedente ed entro il 30 giugno i bilanci preventivi della gestione futura; 3) deliberare regolamenti di organizzazione e di amministrazione dell'Istituto; 4) deliberare sull'acquisto, l'alienazione, la permuta dei beni immobiliari dell'Istituto nonche' sull'eventuale modificazione degli stessi; 5) eleggere nel proprio seno tra i componenti designati dagli enti ed organizzazioni, il presidente, due vice presidenti e la Giunta esecutiva; 6) nominare il direttore generale.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 9
Art. 9. La Giunta esecutiva e' composta dal presidente, dai vice presidenti dell'Istituto e da due componenti eletti dal Consiglio di amministrazione tra i membri designati dagli enti, organizzazioni ed associazioni che ne fanno parte e dai rappresentanti dei Ministeri. Della Giunta esecutiva puo', dal Consiglio di amministrazione, essere chiamato a far parte uno degli esperti. Il direttore generale partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 10
Art. 10. La Giunta esecutiva si riunisce ogni due mesi in via normale ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente. I componenti la Giunta esecutiva durano in carica fino alla scadenza dei Consiglio di amministrazione. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o piu' componenti, colui o coloro che sono nominati in sostituzione restano in carica per tutto il periodo per cui erano stati nominati i loro predecessori.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 11
Art. 11. Spetta alla Giunta esecutiva: a) predisporre i bilanci preventivi della gestione futura ed i rendiconti consuntivi della gestione precedente almeno un mese prima del termine in cui debbono essere approvati dal Consiglio e predisporre la relazione annuale sull'attivita' e sull'amministrazione finanziaria dell'istituto affinche' siano presentati all'approvazione del Consiglio di amministrazione; b) deliberare i provvedimenti di ordinaria amministrazione dell'istituto ed attuare le direttive e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione: c) deliberare tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti l'Istituto che non siano di competenza del Consiglio di amministrazione; d) deliberare sull'impiego dei capitali mobiliari dello Istituto; e) deliberare sulle questioni riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale e sull'assunzione, le promozioni ed il licenziamento di questo; f) costituire organi periferici dell'Istituto con competenza delimitata territorialmente; g) nominare i delegati provinciali; h) nominare i Comitati provinciali di cui all'art. 23.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 12
Art. 12. La Giunta delibera in via d'urgenza su qualunque argomento proposto dal presidente riguardante materia di competenza del Consiglio di amministrazione. Le deliberazioni cosi' adottate debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella riunione di questo immediatamente successiva.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 13
Art. 13. Ai consiglieri ed ai membri della Giunta spetta un gettone di presenza stabilito dai Consiglio con l'esclusione di ogni rimborso spesa da parte dell'Istituto.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 14
Art. 14. Il presidente dell'Istituto ha la rappresentanza giuridica dell'Ente, anche in sede giudiziale attiva e passiva, ed e' responsabile dell'andamento dell'istituto. Egli da' esecuzione a tutti i deliberati degli Organi collegiali dell'Istituto e provvede in conformita' delle leggi e dei regolamenti a quanto necessario per assicurare la continuita' amministrativa della gestione.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 15
Art. 15. Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre componenti nominati rispettivamente: uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; uno dal Ministero dell'industria e commercio; uno dal Ministero della pubblica istruzione. Il presidente del Collegio dei revisori dei conti e' di diritto il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza, stabilisce il compenso annuo dovuto ai revisori in misura che restera' valida per il triennio delle funzioni.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 16
Art. 16. I revisori dei conti assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 17
Art. 17. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito: a) dalle attivita' che eventualmente risultassero dalla liquidazione del patrimonio della ex Federazione artigiana aderente alla Confederazione dell'industria italiana posta in liquidazione e che fossero all'I.N.I.A.S.A. attribuite; b) dalle attivita' patrimoniali dell'Istituto costituito con atto Butera di cui all'art. 4, comma 1), del presente statuto; c) dai beni immobiliari e mobiliari e dai valori di qualunque specie che per lasciti, donazioni, acquisti o per qualsiasi altra specie pervengano all'Istituto; d) dalle somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 18
Art. 18. Le disponibilita' dell'Istituto possono essere investite: a) in beni immobili destinati al funzionamento degli uffici centrali o periferici od a sedi permanenti per la propria attivita' istituzionale di addestramento; b) in attrezzature necessarie alla preparazione professionale; c) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato di piu' alto rendimento; d) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o presso altre banche di notoria solidita', ove queste offrano piu' elevati saggi di interessi.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 19
Art. 19. Le entrate dell'Istituto sono costituite: 1) da una quota annua versata dagli enti, associazioni ed organizzazioni aderenti da fissarsi di anno in anno dal Consiglio di amministrazione; 2) dai contributi o dalle sovvenzioni ad esso spettanti in rapporto alla sua attivita' istituzionale; 3) da contributi sugli avanzi della gestione degli assegni familiari, di cui all'[art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-05-30;797~art53); 4) dagli interessi attivi o dalle altre rendite patrimoniali; 5) da contributi versati da organizzazioni professionali di categoria interessate al funzionamento dell'istituto e dai loro aderenti; 6) da altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti o da privati.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 20
Art. 20. L'esercizio finanziario si inizia col 1 ottobre e si chiude cui 30 settembre di ogni anno. Il conto consuntivo della gestione precedente deve essere approvato entro il 31 gennaio di ciascun anno ed il bilancio per la gestione futura deve essere deliberato entro il 30 giugno. Il Collegio dei revisori dovra' depositare le relazioni al Consiglio sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 21
Art. 21. L'Istituo puo' costituire propri organi periferici anche con competenza delimitata territorialmente od affidare lo svolgimento dei compiti istitutivi a delegati provinciali.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 22
Art. 22. Il delegato provinciale e' funzionario onorario e gratuiti munito di rappresentanza al solo fine di attuare le disposizioni volta a volta impartite dall'Istituto. Esso e' nominato dalla Giunta esecutiva e puo' essere revocato in ogni momento dalla Giunta stessa.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 23
Art. 23. L'Ente puo' costituire Comitati provinciali composti di non meno di cinque membri nominati dalla Giunta esecutiva dell'I.N.I.A.S.A. su designazione delle organizzazioni e delle associazioni provinciali rappresentative degli enti aderenti, fatta mediante proposta di un terna di nomi per ogni componente da nominare. Possono essere chiamati a far parte del Comitato provinciale anche degli esperti nominati dalla Giunta esecutiva dell'I.N.I.A.S.A. su designazione del delegato provinciale. I Comitati provinciali sono organi consultivi dell'Istituto che puo' sottoporre al loro esame qualsiasi questione di interesse locale attinente alle finalita' statutarie dell'Ente. I pareri del Comitato debbono essere espressi con atto scritto e raccolti in apposito libro di verbali.
Statuto dell' I.N.I.A.S.A. - art. 24
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