DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1959, n. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956,
n. 1600;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:
Articolo unico
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1933, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contribuito dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1600, sono portati rispettivamente a L. 1.823.250 e L. 5.382.000 annue. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1959 GRONCHI FANFANI - VIGORELLI - BO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1959 Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 14. - RELLEVA --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 25 agosto 1961, n. 1157 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1, sono portati rispettivamente a L. 2.099.500 e L. 6.129.500 annue".
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