DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1959, n. 6
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma il 20 gennaio 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Parma.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Parma nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verra' senz'altro soppresso con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
GRONCHI MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato atta Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 60. - RELLEVA
Convenzione istituzione posto di professore di ruolo di clinica ortopedica - art. 1
REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA Repertorio n. 135 Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di clinica ortopedica L'anno millenovecentocinquantanove, questo giorno venti del mese di gennaio in una sala del palazzo universitario, posto in Parma, in via dell'Universita' al civico n. 12 dinanzi a me Albino Ardumi nato a Polesine Parmense (Parma) il 2 luglio 1897, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Parma delegato a ricevere gli atti con decreto del rettore in data 10 febbraio 1938, n. 14, registro settimo ed alla presenza dei signori: dott. Gian Paolo Usberti, nato a Parma il 20 aprile 1926 e dott. Vittoriano Amore nato a Modica il 2 marzo 1919, testimoni idonei ai termini di legge e da me personalmente conosciuti si sono costituiti i signori; prof. Gian Carlo Venturini, nato a Parma il 22 gennaio 1911, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di rettore magnifico e presidente del Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Parma a cio' autorizzato con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 16 gennaio 1959 che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera A. e mons. Edoardo Gilardi, nato a Lecco il 24 marzo 1892 il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione - Pro Juventute Don Carlo Gnocchi" a cio' autorizzato con regolare deliberazione in data 18 dicembre 1958 che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera B. Premesso: che l'art. 27 dello statuto dell'Universita' degli studi di Parma comprende fra gli altri l'insegnamento della clinica ortopedica il quale a norma del vigente ordinamento didattico e obbligatorio per gli studenti della Facolta' di medicina e chirurgia, che a conclusione di precedenti intese verbali, la Fondazione "Pro Juventute Don Carlo Gnocchi" con la sopracitata deliberazione in data 18 dicembre 1958 e' venuta nella determinazione di fornire i mezzi finanziari occorrenti per la istituzione presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Parma di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di clinica ortopedica, che la Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, con le rispettive deliberazioni in data 12, 15 e 16 gennaio 1959 che si allegano al presente atto perche' ne facciano parte integrante sotto le lettere C), D) ed A) gia' citata, hanno deliberato nell'ambito delle rispettive competenze di accettare con grato anima l'offerta della Fondazione "Pro Juventute Don Carlo Gnocchi", mentre confermano le premesse di cui sopra che formano parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Parma, sara' istituito un posto di professore ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla stessa Facolta', ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100 comma secondo del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento della clinica ortopedica.
Convenzione istituzione posto di professore di ruolo di clinica ortopedica - art. 2
Art. 2. La Fondazione "Pro Juventute Don Carlo Gnocchi" si obbliga a versare alla Universita' degli studi di Parma per il mantenimento del posto di professore di ruolo di clinica-ortopedica, di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 3.000.000 (tremilioni) per il periodo di anni venti consecutivi di cui al successivo art. 6, a decorrere dalla data di nomina del professore stesso contro l'impegno della assistenza gratuita medico-chirurgica da parte del direttore della clinica ortopedica dell'Universita' degli studi di Parma, agli assistiti della "Pro Juventute Don Carlo Gnocchi" nella sede di Parma.
Convenzione istituzione posto di professore di ruolo di clinica ortopedica - art. 3
Art 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo, la somma di L. 3.000.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione per il professore di ruolo della cattedra di clinica ortopedica, la Fondazione - Pro Juventute Don Carlo Gnocchi" versera' annualmente alla Universita', in aggiunta al contributo di cui all'articolo precedente, la somma occorrente per integrare la differenza, a decorrere dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti.
Convenzione istituzione posto di professore di ruolo di clinica ortopedica - art. 4
Art. 4. La Fondazione "Pro Juventute Don Carlo Gnocchi" si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Parma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L. 600.000 (seicentomila) annue pari al 20% sugli assegni fissi spettanti al titolare del predetto posto di professore di ruolo, al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente da corrispondere al titolare stesso. La Fondazione "Pro Juventute Don Carlo Gnocchi" si obbliga altresi' ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. Tale aumento decorrera' dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici ai professori universitari.
Convenzione istituzione posto di professore di ruolo di clinica ortopedica - art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Parma, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti ai titolare di ruolo dell'insegnamento di clinica ortopedica, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' degli studi di Parma versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma di L. 600.000 (seicentomila) prevista dal precedente art. 4 per gli effetti indicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro nello stato di previsione del bilancio dello Stato.
Convenzione istituzione posto di professore di ruolo di clinica ortopedica - art. 6
Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina, presso l'Universita' degli studi di Panna, del professore titolare della cattedra di clinica ortopedica e si intendera' tacitamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata, almeno un anno primo della sua ultima scadenza.
Convenzione istituzione posto di professore di ruolo di clinica ortopedica - art. 7
Art. 7. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora non sia rinnovata alla scadenza; b) se non venga aumentato il contributo secondo gli articoli 3 e 4 della presente convenzione al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli stessi; c) se vengono a cessare per qualsiasi motivo, e in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione; d) se venga a cessare per qualsiasi causa l'assistenza gratuita medico-chirurgica agli assistiti della "Pro Juventute Don Carlo Gnocchi" sede di Panna, ad opera del direttore della clinica ortopedica. Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di clinica ortopedica si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione istituzione posto di professore di ruolo di clinica ortopedica - art. 8
Art. 8. La presente convenzione, che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' degli studi di Parma, sara' registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55), e viene redatta in un unico esemplare. Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il decreto che ne disporra' la approvazione e istituira' il posto di ruolo. E' richiesto io sottoscritto ho ricevuto il presente atto, che scritto da persona di mia fiducia su fogli n. 3 di carta e in complessivo pagine 7 e parte della ottava, e' stato firmato dai signori comparenti, dai testimoni e da me sottoscritto, previo integrale lettura da me datane presenti i testimoni, ai comparenti stessi i quali, da me interpellati, hanno dichiarato di trovarlo conforme alla loro volonta'. Firmati: prof. Giancarlo Venturini Edoardo Gilardi Gian Paolo Usberti Vittoriano Amore Albino Arduini UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA p,c.c. Il direttore amministrativo: Albino ARDUINI, Registrato a Parma il 20 gennaio 1959, al n. 12345, vol. 237, mod. 2-Gratis. Il direttore: (firma Illeggibile).
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.