LEGGE 8 gennaio 1959, n. 14
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 1 maggio 1958, gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni stessi, nonchè gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono determinati nelle misure previste dalle tabelle A ed I annesse alla presente legge. Nulla è innovato alla norma di cui all'art. 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, agli effetti del computo del contributo nei confronti dei pescatori.
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