LEGGE 12 marzo 1959, n. 76
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, già prorogato al 15 marzo 1959 con legge 24 gennaio 1959, n. 4, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1959.
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