DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1959, n. 88
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 5, comma primo, numeri 1) e 2), e secondo, della legge 21 marzo 1958, n. 335;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
I contributi di cui all'art. 5, comma primo, numeri 1) e 2), della legge 21 marzo 1958, n. 335, dovuti alla Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalle Casse marittime, sono determinati, per l'anno 1958, nella misura dello 0,20 per cento dei contributi incassati dal predetto Istituto, per le gestioni industriale ed agricola, e dalle succitate Casse marittime per la gestione assicurazione infortuni sul lavoro.
Art. 2
Al fine di porre l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro in grado di sostenere i particolari oneri connessi con la prima applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 335, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse marittime corrisponderanno all'Associazione stessa, in aggiunta al contributo di cui all'art. 1, una addizionale pari allo 0,05 per cento dei contributi incassati. L'addizionale di cui al precedente comma e' applicabile sino a tutto il 31 dicembre 1958.
GRONCHI FANFANI - VIGORELLI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 15. - VILLA
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