DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959, n. 126
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto Presidenziale 12 novembre 1955, numero 1461, con il quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente nazionale delle sementi elette ed e' stato approvato il relativo statuto;
Vista la domanda, in data 22 luglio 1958, con la quale il presidente del predetto Ente chiede l'aggiornamento dello statuto vigente;
Considerato che tale aggiornamento si rende necessario, in dipendenza degli apporti finanziari deliberati dalla Cassa di risparmio di Bologna e dal Banco di Napoli ed a seguito dell'avvertita utilita' di pervenire ad un nuovo testo che risulti piu' aderente alle finalita' istituzionali ed alle esigenze di funzionamento dello Ente;
Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di accogliere la richiesta e di far luogo alla approvazione del nuovo statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto organico dell'Ente nazionale delle sementi elette, approvato con il decreto Presidenziale di cui alle premesse, viene modificato secondo quanto risulta dal nuovo testo, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
GRONCHI FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 21. - VILLA
Statuto dell'Ente nazionale sementi elette - art. 1
Statuto dell'Ente nazionale sementi elette Art. 1. L'Ente nazionale delle sementi elette e' persona giuridica con sede in Milano, presso la Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Province Lombarde. Una Sezione dell'Ente e' istituita in Napoli, presso la Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, per lo svolgimento della sua attivita' nell'Italia meridionale. Il Consiglio potra' istituire in altri luoghi Sezioni regionali o interregionali. Le Sezioni dipendono tecnicamente ed amministrativamente dalla sede. L'Ente ha durata illimitata.
Statuto dell'Ente nazionale sementi elette- art. 2
Art. 2. L'Ente ha lo scopo: di promuovere, incitare, favorire e coordinare gli studi e le ricerche per la creazione di nuove varieta' elette adatta alle diverse zone agrarie del paese; di collaborare col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fornendo ogni opportuno appoggio al potenziamento dell'opera degli Istituti di sperimentazione nel settore della genetica generale; di promuovere la moltiplicazione di varieta' elette con la collaborazione degli Ispettorati dell'agricoltura e, eventualmente, di agricoltori provetti; di favorire e di coordinare la diffusione delle sementi elette fra gli agricoltori, avvalendosi, eventualmente, della collaborazione di enti, di organizzazioni cooperative e di attrezzate ditte semenziere; di controllare le produzioni delle sementi nelle loro caratteristiche essenziali, affinche' gli agricoltori abbiano garanzia sulla purezza di razza, germinabilita', energia germinativa, provenienza, stato fitosanitario, etc.; di disimpegnare i compiti che potranno essergli demandati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel settore delle sementi. L'Ente non svolge attivita' commerciale e pertanto non ha fini di lucro.
Statuto dell'Ente nazionale sementi elette- art. 3
Art. 3. Il fondo di dotazione dell'Ente e' di lire 23 milioni. Esso e' conferito per lire 10 milioni dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Province Lombarde di Milano, per lire 10 milioni dal Banco di Napoli e per lire 3 milioni dalla Cassa di risparmio di Bologna.
Statuto dell'Ente nazionale sementi elette - art. 4
Art. 4. L'Ente provvede al conseguimento dei propri scopi statutari: a) con il fondo di dotazione; b) con il fondo di riserva ed i residui di esercizio; c) con i contributi concessi dallo Stato, da Province, da Camere di commercio, da istituti, da associazioni e da enti in genere che abbiano interesse allo sviluppo dell'agricoltura nazionale.
Statuto dell'Ente nazionale sementi elette- art. 5
Art. 5. Sono organi dell'Ente: a) il presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei revisori dei conti; d) la Consulta tecnica.
Statuto dell'Ente nazionale sementi elette - art. 6
Art. 6. Il presidente e' nominato dal Consiglio di amministrazione tra i membri designati in rappresentanza della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Province Lombarde, dura in carica due anni e puo' essere rieletto. Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, la Consulta tecnica e le eventuali Sezioni e Sottosezioni di questa, ed ha facolta' di nominare avvocati e procuratori per rappresentare, assistere e difendere l'Ente in giudizio avanti qualsiasi giurisdizione. Nei casi di urgenza il presidente puo' prendere ogni deliberazione sottoponendo le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente che abbia maggiore anzianita' di carica e, nel caso di parita', quello piu' anziano di eta'.
Statuto dell'Ente nazionale sementi elette - art. 7
Art. 7. Il Consiglio di amministrazione si compone di almeno dodici membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, due in rappresentanza della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Province Lombarde di Milano, due in rappresentanza della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli ed uno in rappresentanza della Cassa di risparmio di Bologna. Degli altri sei membri: uno e' nominato dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Province Lombarde, uno dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, uno scelto di accordo tra gli istituti fondatori e tre dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; per questi ultimi sei membri la scelta cadra' su persone che, con riferimento anche all'attivita' svolta in istituti, enti od associazioni interessati al conseguimento degli scopi di cui all'art. 2, abbiano particolare competenza ed esperienza tecnica in materia di produzione e di commercio di sementi elette. Il Consiglio, con propria delibera, stabilisce le condizioni necessarie perche' le istituzioni od enti ammessi a contribuire al sostenimento dell'Ente nazionale delle sementi elette possano nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio stesso, e delibera circa l'ammissione dei rappresentanti suddetti. Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'Ente o da altra persona nominata dal Consiglio. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere confermati. I consiglieri nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il biennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.
Statuto dell'Ente nazionale sementi elette - art. 8
Art. 8. Il Consiglio di amministrazione e' investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente.
Statuto dell'Ente nazionale sementi elette - art. 9
Art. 9. Il Consiglio di amministrazione si raduna in via ordinaria una volta ogni quadrimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando la maggioranza dei suoi componenti od il Collegio dei revisori dei conti ne facciano richiesta. Le adunanze del Consiglio sono indette con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai membri del Consiglio stesso ed ai revisori con lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza e' ammessa anche la convocazione per telegramma, purche' almeno un giorno prima della riunione. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario l'intervento della maggioranza dei componenti il Consiglio e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, prevalendo, nel caso di parita' nella votazione, il voto di chi presiede. Le adunanze sono presiedute dal presidente o da chi lo sostituisce a norma dell'art. 6 del presente statuto. I verbali delle adunanze sono firmati da chi le presiede e dal segretario, al quale spetta di redigere i verbali stessi e di autenticarne le copie e gli estratti. Per l'intervento alle sedute consiliari, spetta ai componenti il Consiglio una medaglia di presenza cui va aggiunto - per coloro che non risiedono a Milano - il rimborso delle spese di viaggio e la indennita' di missione. L'importo di tale medaglia di presenza sara' pari a quello corrisposto ai componenti il Consiglio di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Province Lombarde.
Statuto dell'Ente nazionale sementi elette - art. 10
Art. 10. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da cinque revisori effettivi e da due supplenti. I revisori effettivi sono nominati, tre dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Province Lombarde e l'altro dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli. I revisori supplenti sono nominati, uno dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ed uno dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Province Lombarde, in accordo con gli altri Istituti fondatori. Il Collegio dei revisori elegge tra i membri di nomina ministeriale il presidente. I revisori durano in carica un biennio e possono essere confermati. La loro retribuzione e' determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione.
Statuto dell'Ente nazionale sementi elette - art. 11
Art. 11. I revisori dei conti partecipano alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei revisori ha il controllo dell'Ente ed in particolare deve effettuare, almeno ogni quattro mesi, periodiche verifiche della contabilita' e dei valori numerari e mobiliari.
Statuto dell'Ente nazionale sementi elette- art. 12
Art. 12. La Consulta tecnica e' composta da un numero variabile di membri determinato dal Consiglio di amministrazione. I membri della Consulta tecnica sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra persone particolarmente esperte in materie scientifiche e tecniche attinenti agli scopi dell'Ente e tra funzionari tecnici designati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, durano in carica due anni e possono essere confermati. La Consulta tecnica presta la propria consulenza al Consiglio di amministrazione ogni qualvolta ne sia da questo richiesta. La Consulta tecnica puo' essere divisa e convocata in Sezioni e Sottosezioni.
Statuto dell'Ente nazionale sementi elette - art. 13
Art. 13. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, corredato della relazione dei revisori dei conti, e' presentato all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Gli eventuali avanzi di gestione si intendono impegnati per le attivita' tecniche di studio e di sperimentazione dell'esercizio successivo. Copia del bilancio e della deliberazione di approvazione deve essere trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Statuto dell'Ente nazionale sementi elette - art. 14
Art. 14. In caso di scioglimento dell'Ente, le attivita' nette risultanti alla chiusura della liquidazione saranno devolute, fino alla concorrenza del fondo di dotazione, agli enti fondatori e successivi partecipanti, in proporzione ai rispettivi apporti a detto fondo. L'eventuale eccedenza sara' devoluta, su indicazione degli stessi enti, ad iniziative utili all'incremento dell'agricoltura nazionale. Il liquidatore sara' nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in una terna di nomi proposti dagli enti predetti. Visto, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste FERRARI AGGRADI
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