DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1959, n. 127

Type DPR
Publication 1959-03-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e successive modificazioni;

Visto che i titoli nominativi di piena proprieta' del Consolidato quattro e mezzo per cento, creato con la legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato L, rimarranno privi di tagliandi di ricevuta con la riscossione della rata trimestrale di interessi di scadenza 1 aprile 1959;

Visto il regio decreto 21 novembre 1894, n. 516, per l'esecuzione della predetta legge;

Visto l'art. 120 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 241, con il quale si dispone, tra l'altro, che il pagamento degli interessi sui titoli di Debito pubblico, sia al portatore che nominativi, viene effettuato in rate semestrali;

Ritenuta la necessita' di fissare i nuovi segni caratteristici dei titoli nominativi del menzionato Consolidato;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma secondo, del predetto testo unico, e considerata l'opportunita' di far coincidere le scadenze delle rate semestrali dei titoli suddetti con quelle del Consolidato 3,50%, creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166 (1 gennaio e 1 luglio di ogni anno) provvedendo all'uopo a disporre, con la scadenza 1 luglio 1959, la corresponsione del rateo d'interessi relativo al periodo 1 aprile 30 giugno 1959;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

I titoli nominativi di piena proprieta' del Consolidato quattro e mezzo per cento, da rilasciare per la rinnovazione di quelli che rimarranno privi di tagliandi di ricevuta con la riscossione della rata trimestrale d'interessi di scadenza 1 aprile 1959, nonche' per le operazioni ordinarie, dal 1 aprile 1959 al 31 dicembre 1984, sono stampati in calcografia e litografia su carta bianca, filigranata, liscia, e sono conformi al modello che, munito del visto di approvazione del Ministro per il tesoro, viene depositato, insieme col presente decreto, di cui fa parte integrante, nell'Archivio centrale dello Stato. La carta presenta, su tutta la superficie, una filigrana in chiaro-scuro, costituita da motivi simmetrici, ondulati, in scuro, che si ripetono e che formano due fasce di losanghe verticali di diversa, forma e misura. Le losanghe piu' grandi racchiudono le lettere "D P" in filigrana chiara ombreggiata.

Art. 2

Ogni titolo nominativo di piena proprieta' e' formato dal corpo e dal foglio dei tagliandi di ricevuta per la riscossione delle rate d'interessi.

Art. 3

Il prospetto del corpo del titolo nominativo di piena proprieta' e' limitato da una cornice rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, che racchiude una seconda cornice lineare. In alto, al centro, e' stampata, su fondino incrociato, a forma di nicchia, la testa della dea Roma; a sinistra di essa sono riportate, dall'alto verso il basso, le leggende "Certificato N.°" "Cap. Nom. L." e "Rendita annua L." (seguite ciascuna da apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le rispettive indicazioni), con sotto uno spazio in bianco, per apporvi, all'atto del rilascio, il bollo a secco con lo emblema dello Stato e la leggenda circolare "Debito Pubblico dello Stato italiano"; a destra e' riportata la dicitura "Rata sem.le" seguita da una parentesi a graffa con le indicazioni, su due righi, delle scadenze "al 1 gennaio L." e "al 1 luglio L." (seguite, ciascuna, da apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'importo delle due rate), con sotto uno spazio bianco in cui e' stampato il bollo fiscale per titoli nominativi di Debito pubblico. Sotto la testa della dea Roma seguono, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende "Debito Pubblico - dello Stato italiano - Consolidato quattro e mezzo per cento - esente da qualsiasi imposta presente e futura - Legge 22 luglio 1894, n. 339. Allegato L. - Nel Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato italiano e' iscritta l'annua rendita - di Lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione della rendita annua, in lettere) - con godimento dal..... a favore di..... - (segue, al disotto, uno spazio in bianco) - Le rate semestrali sono pagabili dal 1 gennaio e dal 1 luglio - di ogni anno, mediante ricevuta dell'esibitore del presente certificato. - Roma. Il Direttore Generale - V.° per la Corte dei conti - Il Direttore di Divisione - (queste due ultime leggende sono stampate leggermente al disotto della precedente, rispettivamente a sinistra e a destra di essa) - N.°.....di posizione.". Fuori della cornice, in basso al centro, e' indicata, in carattere maiuscolo, la dicitura "Istituto Poligrafico dello Stato Officina Carte-Valori". Il rovescio del corpo del titolo stesso e' limitato da cornici identiche a quelle del prospetto. Nello spazio bianco interno alle cornici sono stampate le leggende: (Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 7, lett. d), della legge 12 agosto 1957, n. 752.", in mezzo, e "Il presente certificato e' stato emesso con un foglio di n. (segue uno spazio bianco) ricevute, da - quella di scadenza (segue altro spazio bianco), a quella di scadenza, 1 gennaio 1985", in basso.

Art. 4

Il foglio tagliandi comprende cinquantadue tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi, ripartiti su quattro colonne di tredici tagliandi ciascuna, poste verticalmente al lato destro del rovescio del corpo del titolo. Detti tagliandi sono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 52, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, e riguardano: quello n. 1, di scadenza 1 luglio 1959, il rateo di interessi relativo al periodo 1 aprile 30 giugno 1959; quelli dal n. 2 al n. 52, le rate di interessi relativi ai semestri di scadenza 1 gennaio e 1 luglio di ogni anno, da quella di scadenza 1 gennaio 1960 fino a quella di scadenza 1 gennaio 1985. Il prospetto di ogni tagliando e' limitato da una cornicetta rettangolare a motivi di linea scura che si ripetono. La cornice racchiude un fondino a tratteggio verticale interrotto, in basso, a sinistra, da uno spazio circolare bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare "Debito Pubblico dello stato italiano". Sul fondino di ciascuna cedola, da quella n. 2 a quella n. 52, sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: "Consolidato 4,50% Certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero d'iscrizione del certificato) - Ricevuta per la rata sem.le al (segue l'indicazione della data di scadenza: 1 gennaio e 1 luglio di ogni anno dal 1960 al 1984, nonche' 1 gennaio 1985) L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - Il ricevente -.....La presente quietanza deve essere staccata dall'Ufficio pagatore". Nell'angolo inferiore destro, in apposito quadratino, e' stampato il numero progressivo del tagliando. Il tagliando contraddistinto dal n. 1, riguardante il rateo trimestrale di interessi 1 aprile 30 giugno 1959, reca, al posto della leggenda concernente l'indicazione della semestralita', quella in grassetto, "Trimestre al 1 luglio 1959". Il rovescio di ciascun tagliando reca una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti di piccole losanghe a linea scura che racchiudono una crocetta. Lungo il margine superiore del prospetto del foglio tagliandi e' riportata la leggenda "Il presente foglio comprende N..... ricevute, da quella di scadenza....... quella di scadenza 1 gennaio 1985 - le rate semestrali sono pagabili contro esibizione del Certificato dal quale saranno staccate, a cura dell'Ufficio pagatore, le corrispondenti quietanze".

Art. 5

Le cornici del prospetto del corpo del titolo nominativo di piena proprieta' sono stampate litograficamente in colore blu-chiaro. Tutte le altre cornici nonche' le leggende del prospetto e del rovescio, tanto del corpo del titolo che dei tagliandi, sono stampate litograficamente in colore rosso-bruno. La testa della, dea Roma e' stampata calcograficamente in colore blu-chiaro. Il fondino dei tagliandi e' stampato litograficamente in colore celestino. Il bollo fiscale e' stampato tipograficamente in nero.

Art. 6

Per il rilascio dei titoli nominativi del Consolidato quattro e mezzo per cento, nelle forme di certificati nominativi di nuda proprieta', di usufrutto con tagliandi di ricevuta, di piena proprieta' e di usufrutto con compartimenti, saranno osservate le modalita' indicate negli articoli successivi.

Art. 7

null

Sul prospetto del corpo del titolo, sotto le leggende "con godimento dal.... a favore di....." sara' riportata la dicitura "Certificato nominativo di nuda proprieta'", seguita dall'annotazione relativa all'usufrutto. Alla leggenda che precede la data di rilascio, previo depennamento della parola "presente", sara' aggiunta la dicitura "di usufrutto, con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario". Sul rovescio del corpo del titolo sara' depennata la leggenda esistente all'interno della cornice, in basso.

Art. 8

Per il rilascio di certificati di usufrutto con tagliandi di ricevuta, verranno utilizzate le stampe per titoli nominativi di piena proprieta' (compreso il foglio di tagliandi), con le seguenti variazioni. Sul prospetto del corpo del titolo, sotto le leggende "con godimento dal.... a favore di.....", sara' riportata la dicitura "Certificato d'usufrutto", seguita dall'annotazione relativa all'usufrutto. La leggenda che precede la data di rilascio sara' completata con la seguente dicitura "con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario.". Sul rovescio del corpo del titolo sara' depennata la leggenda relativa alle dichiarazioni di cui all'art. 7, lett. d), della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Art. 9

Per il rilascio di certificati nominativi di piena proprieta' e di quelli di usufrutto con pagamento condizionato o a termine, sara' utilizzato, con le modalita' di cui al primo comma dell'art. 7, il solo corpo del titolo nominativo di piena proprieta', al quale verra' unito, all'atto del rilascio, un foglio diviso in sessanta compartimenti per l'annotazione del pagamento delle rate di interessi. Il pagamento di ciascuna di dette rate sara' effettuato su ordinativo emesso dalla Direzione generale del Debito pubblico, secondo le vigenti disposizioni. Il corpo del certificato nominativo di piena proprieta' con compartimenti verra' completato con l'aggiunta, sul prospetto, dopo la leggenda esistente sopra la data di rilascio, delle parole ", dalla sezione di Tesoreria provinciale presso la quale e' assegnato il pagamento..... (segue l'indicazione del termine o della condizione).". Analoga aggiunta verra' effettuata anche sul prospetto del certificato di usufrutto con compartimenti, ferma restando l'altra "Certificato d'usufrutto), di cui al secondo comma dell'art. 8. Sul rovescio del corpo del titolo verranno depennate entrambe le leggende per i certificati di usufrutto con compartimenti, mentre per quelli di piena proprieta' verra' depennata soltanto quella esistente lungo il margine inferiore della cornice.

Art. 10

La carta filigranata dei fogli di compartimenti da unire ai certificati di piena proprieta' e di usufrutto con compartimenti sara' identica a quella dei titoli di cui all'art. 1.

GRONCHI TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1959

Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 22. - VILLA

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