DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 198, che delega il Governo ad emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio superiore delle miniere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia; Decreta:
TITOLO I Disposizioni generali CAPO I Campo di applicazione
Art. 1
Le norme di polizia delle miniere e delle cave provvedono a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attivita' di preminente interesse generale ed a garantire il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al patrimonio dello Stato. Tali norme si applicano a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita' minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali. Non sono soggetti alle disposizioni del presente decreto: a) i lavori negli stabilimenti non compresi nel ciclo produttivo minerario aventi per oggetto la utilizzazione dei prodotti minerari - b) le escavazioni di sabbie e ghiaie effettuate in base ad autorizzazione dei competenti organi dello Stato nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge del mare e dei laghi, sempre che i giacimenti di tali sabbie e ghiaie non formino oggetto di permesso di ricerca o concessione ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, modificato con legge 7 novembre 1941, n. 1360. Nulla e' innovato circa la competenza del Ministero dell'interno in materia di tutela della pubblica incolumita' ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 2
Nei lavori che si svolgono negli impianti di trattamento dei minerali e in quelli connessi con le miniere e con le cave, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 198, nonche' nei lavori che si svolgono nelle pertinenze delle miniere, di cui al comma c) dell'art. 1 del presente decreto, si applicano, ove non diversamente disposto, le norme emanate in esecuzione della, legge 12 febbraio 1955, n. 51, contenente delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e successive aggiunte o modificazioni. L'applicazione delle norme predette e' di competenza del Ministero dell'industria, e del commercio e le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono devolute al Corpo delle miniere.
Art. 3
Per gli impianti installati nei sotterranei delle miniere e delle cave, qualora non sia diversamente disposto, si applicano le norme di cui: a) al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente normale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente ai seguenti titoli, capi o articoli: titolo III, capi I, II, con esclusione dell'art. 54, titolo IV, capo 1, con esclusione degli articoli 84 e 94; capo V, limitatamente agli articoli 107, 108, 109, 110; capo VII e capo XIII, limitatamente all'articolo 167; titolo V, capo I, limitatamente agli articoli 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 e 178; titolo VI, capo IV; titolo XI per quanto pertinente; b) al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1958, n. 302, contenente norme integrative ai prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente al titolo IV e al titolo V, per quest'ultimo per quanto pertinente. L'applicazione delle norme predette e' di competenza del Ministero dell'industria e del commercio e le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono devolute al Corpo delle miniere.
CAPO II Competenza dell'autorita' mineraria
Art. 4
La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto spetta al Ministero dell'industria e del commercio che la esercita a mezzo dei prefetti e del Corpo delle miniere. ((L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di 'ingegnere capo') provvedono alle attivita' di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unita' sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni)). I sanitari suddetti non possono rifiutare la loro opera e gli Enti, da cui i sanitari stessi dipendono, sono tenuti ad agevolare all'ingegnere capo la esecuzione dei compiti predetti.
Art. 5
Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, i medici nell'espletamento dei compiti loro affidati ai sensi dell'articolo precedente, e, quando appositamente incaricati dal Ministro per l'industria ed il commercio, i geologi e i chimici del Corpo stesso hanno diritto di visitare le miniere e le cave. I direttori delle miniere e delle cave e il personale dipendente hanno l'obbligo di agevolare tali visite e, quando richiesti, devono fornire ai suddetti funzionari le notizie ed i dati necessari. Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dal presente decreto, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere hanno facolta' di richiedere l'assistenza; della Forza pubblica.
CAPO III Obblighi degli imprenditori, dei direttori, dei capi servizio e dei sorveglianti - Obblighi dei lavoratori
Art. 6
((
1.Il titolare deve nominare un direttore responsabile in possesso delle capacita' e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico sotto la cui responsabilita' ricadono costantemente i luoghi di lavoro.
2.Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
))
Art. 7
Gli imprenditori di miniere o di cave in quanto dirigano personalmente i lavori, i direttori, i capi servizio, i sorveglianti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, oltre ad attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto, devono: a) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di polizia mineraria mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme e, quando non sia possibile l'affissione, con altri mezzi; b) fornire, mantenere in buono stato, rinnovare e, quando cio' venga riconosciuto necessario dall'ingegnere capo, aggiornare con i progressi della tecnica i mezzi di protezione individuale previsti dal presente decreto c) disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, adottando, quando ne abbiano i poteri, o proponendo i provvedimenti disciplinari del caso, fino ai licenziamento in tronco, nei confronti dei lavoratori inadempienti.
Art. 8
La coltivazione delle miniere deve essere eseguita secondo le regole della tecnica in modo da non pregiudicare l'ulteriore sfruttamento del giacimento. Qualora la coltivazione della miniera non venga condotta nei modi di cui al comma, precedente, il Ministro per l'industria, ed il commercio, su proposta dell'ingegnere capo e ((...)), puo' imporre le prescrizioni del caso. Ai fini anzidetti e' in facolta' dell'ingegnere capo di prescrivere per determinate miniere la redazione di programmi anche poliennali.
Art. 9
I lavoratori devono: a) osservare, oltre le misure previste dal presente decreto, quelle disposte dai loro superiori ai fini della sicurezza collettiva e individuale b) in base agli ordini del direttore, usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi protettivi e indossare gli indumenti di protezione e di lavoro prescritti; c) segnalare al superiore piu' vicino le deficienze dei mezzi di sicurezza e di protezione ed ogni eventuale condizione di pericolo rilevata, con l'obbligo, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro possibilita', di eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza autorizzazione; e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria e di altri.
CAPO IV Delegati alla sicurezza ed all'igiene - Servizio aziendale di sicurezza - Comitato aziendale per la sicurezza e l'igiene dei lavori Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene
Art. 10
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624))
Art. 11
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624))
Art. 12
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624))
Art. 13
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624))
Art. 14
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624))
Art. 15
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624))
Art. 16
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624))
Art. 17
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624))
Art. 18
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624))
Art. 19
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624))
CAPO V Addestramento - Orario di lavoro - Retribuzione Addestramento dei lavoratori
Art. 20
Gli imprenditori di miniere o di cave devono favorire la formazione professionale delle maestranze come elemento di rilevante importanza ai fini della sicurezza del lavoro. A tal fine essi sono tenuti a collaborare con gli organi dello Stato e con gli appositi Enti pubblici per lo sviluppo dell'istruzione professionale e per l'addestramento dei lavoratori dipendenti.
Art. 21
E' fatto obbligo di impiegare in posti che comportino autonomia di determinazione o di esecuzione soltanto lavoratori che abbiano una formazione appropriata, che sappiano correntemente leggere e scrivere e che abbiano pratica sufficiente.
Art. 22
I contratti collettivi di lavoro devono informarsi al principio che per le lavorazioni in sotterraneo la distribuzione dell'orario normale di lavoro sia fissata nel modo piu' appropriato per facilitare il lavoro stesso, diminuire la fatica e migliorare il recupero delle forze durante il riposo.
Art. 23
I contratti collettivi di lavoro devono informarsi al principio che i salari ad incentivo per lavori in sotterraneo siano determinati in modo da impedire che lo sforzo per conseguire eventuali maggiorazioni sia tale da indurre il lavoratore a non tenere nel massimo conto le esigenze della sicurezza collettiva ed individuale.
TITOLO II Denunce di esercizio - Piani dei lavori - Programmi Disciplina interna del lavoro - Infortuni CAPO I Denunce di esercizio ((. . .))
Art. 24
((
1.I lavori che hanno luogo nelle attivita' estrattive devono essere denunciati all'autorita' di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell'inizio o delle ripresa.
3.Nel caso di societa' regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante.
4.Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.
))
Art. 25
((
1.Le variazioni che si verificano per il direttore responsabile e per i sorveglianti debbono essere denunciate entro 8 giorni all'autorita' di vigilanza competente.
2.Le sostituzioni temporanee dei sorveglianti di durata inferiore a 40 giorni non sono soggette a denuncia ma debbono risultare da un ordine di servizio del titolare o del direttore responsabile.
))
Art. 26
((
1.Le qualifiche attribuite al direttore responsabile e ai sorveglianti soggetti alla denuncia debbono risultare accettate dai singoli interessati mediante controfirma apposta all'atto di denuncia.
))
Art. 27
1.In tutte le attivita' estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ((ovvero in geologia)) ed abilitato all'esercizio della professione.
2.Nelle attivita' estrattive, per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno piu' numeroso, il direttore responsabile puo' essere in possesso di diploma universitario in Ingegneria Ambiente-Risorse ((ovvero in geologia)) o equipollente, o il diploma di perito minerario o equipollente.
3.Nelle attivita' di cui al comma 2, con l'esclusione di quelle condotte mediante perforazione, puo' essere nominato direttore responsabile chi disponga di diploma in discipline tecniche industriali, purche' in possesso di formazione specifica nel settore di cui e' responsabile, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi.
4.Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono definiti i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 3.
Art. 28
((
1.Per le attivita' estrattive relative a minerali di seconda categoria la denuncia di esercizio di cui all'articolo 24 e le eventuali variazioni di cui all'articolo 25 sono trasmesse anche al Comune ove i lavori si svolgono mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2.Quando la cava dia tenuta in esercizio da persone non regolarmente costituite in societa', deve essere nominato un rappresentante ai fini del presente decreto e di tutti i rapporti in genere con l'autorita' mineraria. Qualora gli interessati non vi abbiano provveduto l'Ingegnere capo fissa un termine di tre mesi. In caso di mancato adempimento si applica la procedura prevista dall'articolo 28, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
))
Art. 29
Le qualifiche attribuite al personale direttivo e sorvegliante delle cave soggetto alla denuncia devono risultare accettate dai singoli interessati mediante controfirma apposta all'atto di denuncia.
Art. 30
Nel caso di variazione del personale dirigente o sorvegliante, ovvero del domicilio dell'imprenditore, se ne deve fare denuncia al Comune nel termine di otto giorni.
Art. 31
Su richiesta dell'ingegnere capo devono essere esibiti i titoli e i documenti comprovanti la capacita' tecnica delle persone alle quali e' affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori della cava.
Art. 32
Il sindaco trasmette al Distretto minerario, annualmente ed entro il primo mese dell'anno, l'elenco delle cave attive nel Comune con l'indicazione del proprietario, dell'imprenditore della localita' dei lavori e, per le cave di nuova apertura, della data della denuncia di esercizio.
CAPO II Piani dei lavori Obbligo della compilazione dei piani
Art. 33
Per ogni miniera o cava sotterranea devono essere compilati e tenuti aggiornati i piani topografici dei lavori. ((In tali piani, oltre alle gallerie, ai fornelli e ai cantieri di coltivazione, devono essere riportati tutti gli elementi significativi per la coltivazione e la sicurezza)). Tale obbligo e' esteso alle lavorazioni a cielo aperto quando ai fini della sicurezza esso sia riconosciuto necessario dall'ingegnere capo. In caso di inadempienza l'ingegnere capo prefigge un termine per la compilazione o l'aggiornamento dei piani. Trascorso inutilmente il termine suddetto, il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati, puo' vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori.
Art. 34
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