LEGGE 18 marzo 1959, n. 132

Type Legge
Publication 1959-03-18
Ultimo aggiornamento 1959-04-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. È riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali, nonchè sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee. La pubblicità di cui al comma precedente è esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o direttamente o mediante concessione. Restano ferme le disposizioni del decreto-legge 22 maggio 1933, n. 608, e del regolamento 9 maggio 1935, n. 1149, e successive modificazioni, relativamente alla pubblicità impiantata in sede privata e visibile dalle sedi ferroviarie nonchè le disposizioni che regolano la pubblicità nell'interesse dei monumenti e del paesaggio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 marzo 1959 GRONCHI TAMBRONI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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