LEGGE 18 marzo 1959, n. 132
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali, nonchè sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee. La pubblicità di cui al comma precedente è esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o direttamente o mediante concessione. Restano ferme le disposizioni del decreto-legge 22 maggio 1933, n. 608, e del regolamento 9 maggio 1935, n. 1149, e successive modificazioni, relativamente alla pubblicità impiantata in sede privata e visibile dalle sedi ferroviarie nonchè le disposizioni che regolano la pubblicità nell'interesse dei monumenti e del paesaggio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 marzo 1959 GRONCHI TAMBRONI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.