LEGGE 11 aprile 1959, n. 137
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il dazio previsto per i tabacchi lavorati dalla voce 2402 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, è modificato come segue: a) tabacchi lavorati: Al kg. netto 1) sigarette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 2) sigari e sigaretti superiori. . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 3) sigari e sigaretti comuni . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 4) trinciati chiari e trinciati dolci. . . . . . . . . . . . L. 4.000 5) trinciati altri e spuntature di sigari. . . . . . . . . . L. 2.500 6) da fiuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700 7) da masticare ed altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700
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