LEGGE 20 marzo 1959, n. 144
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'art. 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640, è sostituito dal seguente: "Il termine di cui all'art. 8, quinto comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, è ridotto a due anni, salvo la facoltà, del Ministero dei lavori pubblici di prorogarlo, in casi di comprovata necessità, per un periodo non superiore, nel complesso, a tre anni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 marzo 1959 GRONCHI SEGNI - TOGNI - GONELLA - TAMBRONI - TAVIANI MEDICI - ANGELINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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