DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n. 177

Type DPR
Publication 1959-04-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti ed assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro, l'agricoltura e le foreste, le finanze, la grazia e giustizia, l'industria ed il commercio, i lavori pubblici, la sanita', i trasporti, la difesa, le poste e telecomunicazioni; Decreta:

Art. 1

Le carriere alle quali, ai sensi dell'art. 7, comma terzo, e seguenti della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere ammessi gli assistenti universitari ordinari aventi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianita' di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni, sono indicate nell'annessa tabella - firmata dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro - nella quale sono anche stabilite le aliquote dei posti ad essi spettanti su quelli annualmente disponibili e le cattedre delle quali i medesimi devono essere assistenti ai fini dell'ammissione ai concorsi. Nel caso di trasformazione o istituzione di nuovi tipi di cattedre, l'equivalenza dei relativi posti di assistente con quelli indicati nella colonna III della tabella annessa sara' stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello interessato e previo parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 2

Entro il 31 dicembre di ogni anno le Amministrazioni dalle quali dipendono le carriere indicate nel precedente art. 1 comunicheranno al Ministero della pubblica istruzione se e quanti posti alla data del 30 novembre risultino disponibili e se e quanti di essi, tenuto conto dell'eventuale assorbimento per effetto del successivo art. 6, debbano essere messi a concorso fra gli assistenti. Qualora il quoziente a favore di questi dia risultati frazionari, il concorso riservato sara' bandito solo allorche' la somma delle frazioni annualmente ottenute dia luogo ad un posto intero. Nel caso che il concorso pubblico non sia bandito o che i relativi posti non siano in tutto o in parte conferiti, la percentuale di quelli spettanti agli assistenti universitari nell'anno successivo sara' determinata tenendo conto dei posti eventualmente conferiti a questi ultimi nell'anno precedente.

Art. 3

I bandi di concorso saranno dalle rispettive Amministrazioni pubblicati non oltre il 31 gennaio, stabilendosi al 31 marzo il termine di presentazione delle domande. Il Ministero della pubblica istruzione, con proprio avviso da pubblicarsi entro la prima data nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale del Ministero, dara' notizia del numero dei posti annualmente conferibili, ai sensi del presente decreto, nelle singole carriere e dei requisiti richiesti e degli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi.

Art. 4

Per quanto concerne le Commissioni giudicatrici dei concorsi, le modalita' di svolgimento e i requisiti richiesti per l'ammissione valgono le norme generali e speciali che regolano i corrispondenti concorsi pubblici. L'esame consistera' in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso. Quando quest'ultimo preveda anche prove pratiche, il colloquio sara' integrato dalle medesime prove. Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneita' e' di 7/10. La graduatoria degli idonei sara' fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

Art. 5

I vincitori saranno assunti in servizio con la stessa qualifica e decorrenza di quelli del concorso pubblico bandito ed espletato entro il 1 novembre dello stesso anno ed inseriti in ruolo nell'ordine ottenuto rapportando proporzionalmente il punteggio del concorso riservato a quello del concorso pubblico. Ove quest'ultimo non sia bandito ovvero non venga, espletato nel termine predetto, la decorrenza della nomina, dei vincitori del concorso riservato non potra' essere posteriore al 1 novembre.

Art. 6

I posti riservati agli assistenti universitari che rimangono eventualmente scoperti saranno conferiti agli idonei graduati immediatamente dopo i vincitori del pubblico concorso indetto entro il 31 ottobre dello stesso anno, anche se non ancora espletato.

GRONCHI SEGNI - MEDICI - TAMBRONI - RUMOR - TAVIANI - GONELLA - COLOMBO - - TOGNI - GIARDINA - ANGELINI - ANDREOTTI - SPATARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 aprile 1959

Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 67. - VILLA

Tabella

TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico ((1))

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