La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, stabilito in lire 10.500 milioni dall'art. 1 della legge 8 marzo 1958, n. 232, è elevato a lire 15.500 milioni, mediante il versamento, da parte dello Stato, della somma di lire 5 miliardi, da effettuarsi nell'esercizio finanziario 1958-59.