DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959, n. 225

Type DPR
Publication 1959-02-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, istitutivo del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle Imposte di fabbricazione, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza anzidetto, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37, concernente la iscrizione del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo predetto;

Visto il decreto Ministeriale del 12 luglio 1942 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 1942 - modificato dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1035;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, n. 676, concernente la composizione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione del Fondo;

Visti i decreti Presidenziali 26 agosto 1949, n. 833 e 22 novembre 1953, n. 1109, con i quali viene modificata la misura delle indennita' stabilite dal su citato regolamento;

Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche alle disposizioni contenute nel vigente regolamento;

Sentito il Consiglio di amministrazione del Fondo in data 15 maggio 1957;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

I seguenti articoli del regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, successivamente modificato con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, n. 676, e con i decreti Presidenziali 26 agosto 1949, n. 833 e 22 novembre 1953, n. 1109, sono sostituiti come appresso: Art. 3. - Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti, secondo modalita' stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della cassa e la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette. Agli anzidetti versamenti, di regola, provvedono: 1) gli ingegneri capi degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i quali verseranno mensilmente le somme di cui alla lettera b) ed annualmente le somme di cui alla lettera c) del precedente art. 2; 2) il direttore del Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, i capi dei Laboratori chimici compartimentali ed il capo del Laboratorio denaturanti dello Stato, i quali verseranno mensilmente le somme di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 12 luglio 1942, modificato con l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1035; 3) i contabili doganali, i quali verseranno bimestralmente le quote spettanti al Fondo sui proventi contravvenzionali di cui alla lettera a) dello stesso art. 2. Le somme che eccedono le ordinarie necessita' del Fondo di previdenza possono essere investite in titoli di Stato e garantiti dallo Stato e, in casi eccezionali, in altre forme deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le finanze. Gli interessi di tali titoli e gli utili derivanti dalle altre eventuali forme di investimento previste dal comma precedente saranno versati alla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero. Art. 5. - Per provvedere alle finalita' indicate nel presente regolamento, le entrate annuali del Fondo da erogare sono ripartite come segue: 1) il 74% di esse e' destinato al pagamento delle indennita' di cui alla lettera a) del precedente art. 4; 2) il 22% e' destinato ad essere erogato per gli scopi di cui alle lettere b) e c) dello stesso art. 4; 3) il 4% e' destinato a sostenere le spese inerenti alla amministrazione del Fondo, al funzionamento della segreteria, al servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle uscite, nonche' alle prestazioni occasionali e straordinarie di cui all'art. 6. Qualora il limite fissato per la erogazione di cui alla lettera a) dell'articolo precedente non sia stato raggiunto, la differenza potra' essere impiegata per gli scopi stessi negli esercizi successivi. Art. 6. - Il Fondo di previdenza e' amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Ministro per le finanze ed e' costituito come segue: Presidente: il direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette; Membri: un funzionario amministrativo con qualifica di ispettore generale o direttore di divisione della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette; il funzionario amministrativo con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, preposto alla Divisione del personale, cui si riferisce il Fondo e, in mancanza, il funzionario che lo sostituisce; sei rappresentanti del personale dei ruoli provinciali da scegliere fra quelli residenti in Roma e precisamente: a) un funzionario della carriera direttiva delle Imposte di fabbricazione; b) un funzionario della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette; c) un funzionario della carriera di concetto delle Imposte di fabbricazione; d) un funzionario della carriera esecutiva delle Imposte di fabbricazione; e) un rappresentante da scegliere nelle categorie dei preparatori chimici o dei commessi tecnici di Laboratori delle dogane ed imposte indirette; f) un rappresentante da scegliere o nella categoria operai permanenti di cui all'art. 1 del presente regolamento o in quella degli uscieri degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. Segretario: un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione e non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe che interverra' alle sedute del Consiglio senza voto deliberativo. Il segretario potra' essere coadiuvato, secondo le direttive del Consiglio, da apposito personale cui, a fine di ogni semestre, in relazione alle prestazioni date, potra' essere liquidato un compenso nella misura che sara' determinata dallo stesso Consiglio. All'ufficio di segreteria sara' aggregato un funzionario della carriera di concetto od esecutiva del ruolo provinciale delle Imposte di fabbricazione con qualifica di procuratore principale o primo procuratore od ufficiale superiore con attribuzioni contabili, che potra' essere chiamato ad intervenire alle sedute del Consiglio, senza voto deliberativo, nelle questioni riguardanti la contabilita' del Fondo. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal piu' elevato o piu' anziano in grado fra i funzionari dell'Amministrazione centrale, membri del Consiglio. Le cariche nel Consiglio di amministrazione sono gratuite, tranne quella del segretario, che verra' retribuito con somma da determinarsi dal Consiglio stesso. Le eventuali prestazioni straordinarie rese dai componenti il Consiglio di amministrazione potranno essere compensate semestralmente, con deliberazione collegiale, in relazione all'entita' del lavoro svolto. I sei rappresentanti del personale di cui alle lettere da a) ad f) membri del Consiglio di amministrazione del Fondo, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Art. 11. - Il diritto alle indennita' si acquista solo quando l'iscritto abbia prestato, nel ramo delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici, cinque anni di servizio utili per la pensione. Agli effetti del precedente comma si considera compiuto nel ramo delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici anche il servizio prestato, anteriormente alla creazione degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, presso gli Uffici tecnici erariali. Sara', altresi', tenuto conto del servizio prestato anteriormente al diciottesimo anno di eta' nel solo case che cio' sia necessario per raggiungere il minimo di cinque anni. L'indennita' stabilita per i superstiti degli impiegati ed operai iscritti al Fondo, che abbiano compiuto soltanto il minimo di cinque anni di servizio nei rispettivi ruoli e' dovuta anche quando tale limite non sia stato raggiunto, se l'iscritto al Fondo sia morto per causa di servizio. Quando l'iscritto al Fondo abbia compiuto i cinque anni di servizio, computati come ai primi tre commi del presente articolo, si tiene conto, agli effetti della misura dell'indennita', soltanto degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione provinciale delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici. Nel computo degli anni di servizio, per determinare la misura della indennita', l'anno incominciato si calcola per anno intero. All'accertamento dell'anzianita' di servizio degli iscritti al Fondo per la determinazione delle indennita', provvede in ogni caso, d'ufficio, il Consiglio di amministrazione. Art. 12. - I commi primo e secondo sono soppressi.

Art. 2

L'indennita' di cui agli articoli 4, lettera a) ed 11 del regolamento 28 novembre 1940, n. 1768, tenuto conto delle modifiche ad essa apportate coi decreti Presidenziali 26 agosto 1949, n. 833 e 22 novembre 1953, n. 1109, e' corrisposta all'avente diritto, in base al numero degli anni di servizio utili a pensione anche se prestati dopo il raggiungimento del limite massimo per conseguire il diritto a pensione, nella seguente misura ed alle condizioni del citato art. 11: agli impiegati delle carriere direttive, di concetto ed esecutive dei ruoli ordinari ed aggiunti L. 40.000 per ogni anno di servizio; al personale ausiliario ed operaio dei ruoli ordinari ed aggiunti L. 30.000 per ogni anno di servizio; all'impiegato, iscritto al Fondo, che muore o che lascia il servizio per invalidita' permanente prima del conseguimento del diritto a pensione, e' concessa sulla indennita' spettantegli una maggiorazione del 50%. In caso di morte dell'iscritto, e' concessa alla vedova o ai figli conviventi ed a carico, oltre quanto e' previsto dall'art. 16 del regolamento vigente, una sovvenzione fissa di L. 100.000. La stessa sovvenzione fissa puo' essere concessa alla vedova ed eventualmente ai figli invalidi a qualsiasi proficuo lavoro, del pensionato che decede.

Art. 3

Disposizioni transitorie

Le indennita' liquidate dal 1 luglio 1957 fino alla entrata in vigore del presente decreto, a favore degli iscritti al Fondo che hanno cessato dal servizio e di tutti gli altri aventi diritto a termini dell'art. 13 del regolamento, sono integrate, col pagamento agli interessati della eventuale differenza in piu' che sarebbe loro spettata se si fosse applicato il presente decreto.

Art. 4

Le modificazioni apportate con il presente decreto al quinto comma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, non si applicano al personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici, che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti iscritto al Fondo di previdenza.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

GRONCHI FANFANI - PRETI - VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1959

Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 97. - VILLA

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