LEGGE 1 aprile 1959, n. 252
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente. La concessione sarà disposta con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base alla facoltà prevista dall'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, relativo alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911.
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