LEGGE 18 aprile 1959, n. 255
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il testo dell'art. 6 della legge 14 aprile 1957, n. 277, è sostituito dal seguente: "Il Comitato delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovrintende alla gestione economica ed amministrativa del Museo; provvede a tutto quanto attiene all'attività del Museo. Il Comitato è convocato presso la sede locale del Museo, o altrove, ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse del Museo, ovvero quando ne facciano richesta quattro suoi membri e il Collegio dei revisori dei conti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non sono presenti la metà più uno dei componenti il Comitato. In caso di parità prevale il voto del presidente". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 aprile 1959 GRONCHI SEGNI - MEDICI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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