LEGGE 30 aprile 1959, n. 285
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È prorogato al 30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 17 aprile 1957, n. 287, per l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 aprile 1959 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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