LEGGE 30 aprile 1959, n. 286

Type Legge
Publication 1959-04-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo delle ferrovie Santhia-Biella, Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento-Monteantico e Poggibonsi-Colle Vai d'Elsa, già esercitate dall'industria privata e successivamente trasferite allo Stato, è ammesso a far parte del personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato. Sono esclusi dal passaggio i dipendenti già destituiti, revocati o comunque licenziati dalle Ferrovie dello Stato per motivi disciplinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio presso le ferrovie di cui al precedente comma, nonchè gli agenti che, alla data stessa, abbiano estinto il rapporto di impiego con le predette società ex concessionarie.

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