LEGGE 30 aprile 1959, n. 287
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 340, è modificato come segue: "Il giudizio nei concorsi, di cui agli articoli 241 e 242 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è demandato ad una Commissione nominata con suo decreto dal Ministro per l'interno e composta dal vice presidente del Consiglio superiore degli archivi di Stato, che la presiede, dal direttore generale della Amministrazione civile o dal capo dell'Ufficio centrale degli archivi di Stato, da due membri del Consiglio superiore degli archivi di Stato designati dal Consiglio stesso, e dal soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato o da un funzionario della carriera direttiva degli Archivi di Stato avente qualifica di soprintendente di 1ª classe o equiparata. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o degli Archivi di Stato con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 aprile 1959 GRONCHI SEGNI - GONELLA - TAVIANI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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