DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. 314
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1958, con il quale la Cassa di risparmio delle province lombarde e' stata autorizzata ad istituire, presso il proprio Credito fondiario, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', secondo le disposizioni della citata legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto il proprio decreto 30 luglio 1958, n. 845, che ha approvato lo statuto della predetta Sezione autonoma; Vista la delibera in data 27 ottobre 1958 della Commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle province lombarde; Sentito il, Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Dopo il primo comma dell'art. 3 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde, e' introdotto un nuovo comma del seguente tenore: "La Sezione potra' emettere, in serie speciali, obbligazioni in valuta estera, collocabili e pagabili all'estero, con la osservanza delle vigenti norme valutarie".
GRONCHI TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 165. - VILLA
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