DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n. 320
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto il decreto Ministeriale in data 25 agosto 1958, con il quale la Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico avente una propria Sezione autonoma di credito fondiario, e' stata autorizzata ad istituire, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, numero 238, sopra citata; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso la Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico avente una propria Sezione autonoma di credito fondiario, composto di quattordici articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
GRONCHI TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 162. - VILLA
Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilità - art. 1
Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' STATUTO Art. 1. E' istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro, a norma della legge 11 marzo 1958, n. 238, e dell'autorizzazione concessa con decreto Ministeriale del 25 agosto 1958, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'. La Sezione e' ente morale autonomo con patrimonio proprio e gestione distinta da quella della Banca Nazionale del Lavoro e delle sue Sezioni. La competenza territoriale della Sezione si identifica con quella della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca.
Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilità - art. 2
Art. 2. La Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' ha per oggetto l'erogazione di mutui a favore di Enti pubblici aventi giurisdizione nella sfera di competenza territoriale della Sezione, nonche' a favore di consorzi, aziende autonome e societa' dagli Enti stessi costituite, nonche' - infine - a favore di imprese di nazionalita' italiana, operanti nella sfera di competenza territoriale della Sezione, che abbiano ottenuto dagli Enti predetti concessioni relative ad opere pubbliche od impianti di pubblica utilita'. I mutui di cui al comma precedente possono essere fatti in contanti o in obbligazioni, con le modalita' ed i limiti previsti dagli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3) e [4 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art4). La Sezione potra' emettere - in serie speciali - anche obbligazioni in valuta estera mediante collocamento delle stesse in Paesi esteri, con l'osservanza delle norme valutarie vigenti, al momento dell'emissione dei titoli. L'emissione delle obbligazioni e' regolata dall'[art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3), e, per quanto in essa non previsto, dalle norme vigenti sul credito fondiario. L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla Sezione non potra' eccedere il limite previsto dal [primo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-07-29;474~art1-com1).
Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilità - art. 3
Art. 3. Il patrimonio della Sezione e' costituito dal fondo di dotazione e dalle riserve. Il fondo di dotazione e' stabilito nella misura di un miliardo di lire conferito dalla Sezione autonoma di credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro. Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento degli utili in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a norma dell'art. 13.
Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilità - art. 4
Art. 4. La Sezione ha in comune con la Banca Nazionale del Lavoro i seguenti Organi: a) Consiglio di amministrazione; b) direttore generale; c) Collegio dei sindaci. Ha invece un proprio Comitato esecutivo. Il presidente ed il vice presidente del Consiglio di amministrazione ed il direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro saranno rispettivamente il presidente, vice presidente e direttore della Sezione.
Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilità - art. 5
Art. 5. La rappresentanza legale della Sezione spetta al presidente o in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente. Il presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, Il vice presidente, stipula i contratti di mutuo e gli altri atti connessi e conseguenti. In caso di assenza od impedimento del presidente e del vice presidente, i contratti e gli atti suddetti sono stipulati dal direttore generale o dagli altri dirigenti designati dal Consiglio di amministrazione a norma del successivo art. 6, lettera d). Di fronte ai terzi, al Conservatore delle ipoteche, all'Amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici Uffici, la firma di una qualunque delle predette persone fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento di quelle che la precedono nell'ordine indicato nel presente articolo.
Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilità - art. 6
Art. 6. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Sezione ed in particolare ha le seguenti funzioni: a) nomina annualmente, nel proprio seno, quattro membri del Comitato esecutivo della Sezione, dei quali uno dovra' essere scelto fra i rappresentanti del Ministero del tesoro ed un altro sara' il rappresentante del Ministero dell'industria commercio; b) delibera sul bilancio della Sezione, sulla ripartizione degli utili e sulla misura del dividendo da assegnarsi ai partecipanti nei limiti di cui all'art. 13; c) delibera, su proposta del Comitato esecutivo della Sezione, la quota delle spese generali della Banca Nazionale del Lavoro che deve far carico alla Sezione; d) nomina i dirigenti della Banca Nazionale del Lavoro abilitati a firmare singolarmente i contratti di mutuo e gli atti connessi e conseguenti, ai sensi del penultimo comma dell'art. 5.
Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilità - art. 7
Art. 7. Il Comitato esecutivo e' composto di tre membri di diritto: il presidente, il vice presidente ed il direttore della Sezione, e di quattro altri membri nominati a norma dell'art. 6, lettera a). Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono affidate ad un funzionario della Banca Nazionale del Lavoro designato dal Comitato stesso.
Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilità - art. 8
Art. 8. Per la validita' delle adunanze del Comitato esecutivo si applicano le disposizioni dell'art. 27 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro ed e' necessario l'intervento di almeno quattro membri.
Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilità - art. 9
Art. 9. Spetta al Comitato esecutivo di deliberare: a) sulle operazioni di mutuo di cui all'art. 2; b) sulle iscrizioni, rinunce e cancellazioni ipotecarie; c) sulle eventuali compere e vendite di immobili; d) sulle cessioni, sul trasferimenti e, nei casi di urgenza, sulle transazioni, riferendone al prossimo Consiglio; e) sugli interessi sui mutui osservando il disposto dell'[art. 4, secondo comma, della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art4-com2); f) sulla promozione di azioni giudiziarie; g) sulla formazione del bilancio e sul progetto di riparto degli utili; h) sul conferimento di procure speciali e di poteri di firma ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12; i) sulla creazione, emissione e prezzo di collocamento delle obbligazioni; l) su qualsiasi provvedimento d'urgenza e di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone alla prima adunanza di questo.
Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilità - art. 10
Art. 10. Il direttore tratta le operazioni, ne cura l'esecuzioni; consente le rinunce e le cancellazioni ipotecarie sempre quando il credito della Sezione sia stato interamente recuperalo. Egli provvede in genere all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi. Il direttore, in caso di urgenza, puo' promuovere le azioni giudiziarie, salvo riferire al Comitato esecutivo alla prima riunione. In caso di assenza, il direttore e' sostituito, a tutti gli effetti, a norma dell'art. 35 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro.
Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilità - art. 11
Art. 11. La Sezione si vale dell'organizzazione centrale e periferica della Banca Nazionale del Lavoro. I funzionari e gli impiegati addetti alla Sezione fanno parte del ruolo organico del personale della Banca Nazionale del Lavoro e ad essi si applicano tutte le disposizioni concernenti il detto personale. Gli stipendi ed ogni altra competenza corrisposta ai suddetti funzionari ed impiegati sono a carico della Sezione.
Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilità - art. 12
Art. 12. Gli atti e gli scritti che recano impegni per la Sezione di fronte ai terzi dovranno portare la firma congiunta del presidente e del direttore o di chi li sostituisce. Fermo restando quanto disposto all'art. 10, terzo comma, il Consiglio di amministrazione designera' chi debba firmare gli atti e gli scritti anzidetti in caso di assenza od impedimento delle persone indicate innanzi. La corrispondenza ordinaria puo' essere anche firmata da due funzionari della Sezione all'uopo autorizzati dal Comitato esecutivo.
Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilità - art. 13
Art. 13. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiudera' al 31 dicembre 1959. Sugli utili netti annuali risultanti dal bilancio, e' prelevato il 20% da assegnarsi al fondo di riserva. Sul residuo e' corrisposto alla Sezione autonoma di credito fondiario, in ragione del capitale versato, un dividendo non superiore all'8%. L'eventuale eccedenza e' assegnata ad un fondo di riserva straordinaria della Sezione.
Statuto Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilità - art. 14
Art. 14. Quando sia accertata una perdita della meta' del fondo di dotazione, il Consiglio di amministrazione potra' disporre il reintegro del fondo anzidetto; oppure la messa in liquidazione della Sezione. In quest'ultimo caso, come pure in ogni altro caso di liquidazione, la nomina del liquidatore e la fissazione delle modalita' inerenti saranno disposte dal Ministro per il tesoro su proposta dell'Organo di vigilanza. Visto, il Ministro per il tesoro: TAMBRONI
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