DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1959, n. 383
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sul regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279, 24 ottobre 1955, n. 1006 e 13 maggio 1957, n. 439, che determina i prezzi speciali del sale per le industrie elencate nell'art. 20 della legge n. 907 sopracitata;
Ritenuta la necessita' e la convenienza di fissare il prezzo di vendita del sale pastorizio comune per prelevamenti effettuati direttamente presso gli stabilimenti di produzione;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279, 24 ottobre 1955, n. 1006 e 13 maggio 1957, n. 439, e' aggiunto il seguente quinto comma: "Il prezzo speciale di vendita del sale per la pastorizia, tipo comune, e' stabilito in lire 900 per quintale quando e' reso, alla rinfusa franco aie presso gli stabilimenti di produzione, per quantitativi non inferiori a 5000 quintali per ogni acquisto. Il prezzo di lire 900 al quintale spetta per intero all'Amministrazione dei monopoli per spese di produzione e di vendita".
GRONCHI SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 37. - VILLA
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