LEGGE 22 maggio 1959, n. 397
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1958-59 sono ammessi, a domanda, al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni: a) aver superato nei due anni di Accademia e nel primo anno del corso ordinario delle scuole di applicazione dell'Esercito gli esami nelle materie proprie dei biennio propedeutico di ingegneria indicate al successivo art. 2 o in quelle altre che dagli ordinamenti universitari fossero stabilite per detto biennio, purchè i relativi insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi conformi a quelli del biennio propedeutico approvati con decreto del Ministro per la difesa, di concentro con il Ministro per la pubblica istruzione; b) aver conseguito all'atto dell'ammissione in Accademia il diploma di maturità classica o scientifica.
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