DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 422

Type DPR
Publication 1959-04-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo "Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca e attivita' affini", con sede in Ancona, e ne e stato approvato lo statuto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 342, e 8 settembre 1951, n. 1366, coi quali e' stato modificato il predetto statuito;

Vista la deliberazione 24 novembre 1958, del Consiglio generale dell'Ente, contenente modifiche allo statuto vigente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attivita' affini", con sede in Ancona, che sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1366. L'allegato statuto, composto di 16 articoli, sara' vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

GRONCHI COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 giugno 1959

Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 53. - VILLA

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona - art. 1

Statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attivita' affini". Art. 1. L'Ente autonomo della "Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attivita' affini", gia' costituito con regio decreto 30 novembre 1936, n. 2427, modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 34: 2, e 8 settembre 131, n. 1366, ha per scopo: a) provvedere ogni anno, dal 1° al 21 luglio, alla attuazione di una mostra internazionale delle attivita' relative alla pesca e, comunque, ad essa connesse e complementari; b) promuovere e perfezionare un centro di continuazione ed una base campionaria, nella citta' di Ancona, per l'incremento della pesca e delle industrie connesse; c) promuovere, e incrementare tutte le iniziative di carattere pubblicitario, propagandistico, commerciale, sportivo, nazionale ed estero, dirette a sviluppare l'attivita' e diffondere i prodoiti della pesca e delle industrie connesse; d) organizzare riunioni e convegni, gare e mostre particolari, per la trattazione e lo studio dei problemi relativi alle attivita' sopra enunciate. L'Ente puo', inoltre, previa autorizzazione, organizzare e favorire altre manifestazioni fieristiche, diretto essenzialmente a valorizzare e potenziare attivita' economiche, turistiche ed artistiche.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona - art. 2

Art. 2. Sono aderenti fondatori gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Ente autonomo e, precisamente: il comune di Ancona; la provincia di Ancona; la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona; la Cassa di risparmio Anconetana; ai quali e' stata poi ammessa, con regolare deliberazione del Consiglio, anche l'Associazione degli industriali della provincia di Ancona per aver conferito, a norma dell'art. 5 dello statuto approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n 342](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1949-05-07;342) la prevista quota associativa in una sola soluzione. A tali enti puo' aggiungersi, in qualsiasi momento con il titolo di "aderente sostenitore", ogni ente, associazione o persona che conferisca al patrimonio dell'Ente una quota non inferiore a L. 1.000.000, da versare in una sola volta e che venga ammesso come tale con deliberazione del Consiglio generale. Gli enti, associazioni o persone che apportino al patrimonio dell'Ente una quota di L. 100.000 sono ammessi, sempre con deliberazione del Consiglio generale, a far parte dell'Ente stesso, con il titolo di "aderenti effettivi".

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona - art. 3

Art. 3. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dall'attivo risultante dall'inventario, quale e' alla data di approvazione del presente statuto; b) dalla risultanza attiva di esercizio, per la quota parte riservata in aumento del patrimonio di cui al presente statuto; c) da eventuali quote conferite al capitale dagli - aderenti sostenitori" e dagli i aderenti effettivi"; d) da donazioni, legati e oblazioni di qualsiasi genere.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona - art. 4

Art. 4. La responsabilita' degli aderenti fondatori sostenitori ed effettivi, a tutti gli effetti di legge, si intende limitata alla quota rispettiva versata, escluso ogni vincolo di solidarieta'.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona - art. 5

Art. 5. Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede oltre che con le rendite del patrimonio: a) con il ricavato di ogni iniziativa e concessione relativa alla sua attivita'; b) con qualsiasi contribuzione versata all'Ente per fronteggiare spese di esercizio.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona - art. 6

Art. 6. Sono organi dell'Ente autonomo: a) il presidente; b) il Consiglio generale; c) la Giunta esecutiva; d) il segretario generale; e) il Collegio dei revisori dei conti.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona - art. 7

Art. 7. Il presidente e' nominato, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, dal Presidente dei Consiglio dei Ministri. Egli presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Il presidente rappresenta l'Ente a tutti gli effetti e, in tale sua veste, puo' firmare, quietanzare, eseguire pagamenti e compiere qualunque altra operazione di ordinaria amministrazione. Su proposta del presidente dell'Ente, vengono nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio due vice presidenti. Essi coadiuvano il presidente 3 le suppliscono per delega del medesimo, in caso di assenza o di impedimento. I vice presidenti durano in carica tre anni. La carica di presidente e di vice presidente e' gratuita.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona - art. 8

Art. 8. Il Consiglio generale, da nominarsi mediante decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, e' composto, oltre che dal presidente e da due vice presidenti, dai seguenti membri: uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo; uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio; uno in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero; uno in rappresentanza del Ministero degli affari esteri - Direzione generale affari economici; uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile; - uno in rappresentanza del Ministero della difesa; uno in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici; uno in rappresentanza del Ministero dei trasporti; uno in rappresentanza del Comando generale delle capitanerie di porto; uno in rappresentanza della Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.); uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale industria meccanica varia e affini (A.N.I.M.A.); uno in rappresentanza dell'Unione sindacati commercianti della provincia di Ancona; uno in rappresentanza dell'Unione provinciale degli agricoltori di Ancona; uno in rappresentanza degli artigiani, designato dalle competenti organizzazioni di categoria; uno in rappresentanza dell'Azienda di cura soggiorno e turismo "Riviera del Conero"; quattro in rappresentanza degli armatori della pesca, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria; quattro in rappresentanza delle organizzazioni dei laboratori della pesca, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria; due in rappresentanza delle cooperative della pesca, designati dalle relative organizzazioni giuridicamente riconosciute; uno in rappresentanza degli industriali conservieri dei prodotti della pesca, designato dalla relativa organizzazione di categoria; uno in rappresentanza del Comitato Olimpico Nazionale italiano (C.O.N.I.); due per ciascuno degli enti fondatori: a) comune di Ancona; b) provincia di Ancona; c) Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona - di cui uno anche in rappresentanza della Unione italiana delle Camere di commercio - Sezione marittima; d) Cassa di risparmio Anconetana; e) Associazione degli industriali della provincia di Ancona. I consiglieri restano in carica tre anni e possono essere confermati. Anche essi prestano la loro opera gratuitamente. Nel caso che si rendano vacanti dei posti, gli enti interessati provvederanno alle nuove designazioni. La durata incarica del nuovo eletto sara' quella del membro cui e' succeduto. Il Consiglio generale ha i piu' ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, delibera sulle azioni da svolgere e prende i provvedimenti all'uopo necessari. Il Consiglio generale provvede, inoltre, alla nomina della Giunta esecutiva di cui all'art. 10 del presente statuto, alla approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, Il Consiglio viene convocato, ordinariamente, due volte l'anno, dal presidente e, in via straordinaria, ogni volta che egli lo ritenga opportuno o che almeno la meta' dei suoi componenti lo richieda per iscritto alla Presidenza, esponendo i motivi della richiesta convocazione. Il Consiglio ha facolta' di delegare alla Giunta esecutiva, per il periodo di tempo tra l'una e l'altra convocazione, anche funzioni di straordinaria amministrazione.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona - art. 9

Art. 9. Le sedute del Consiglio generale sono valide quando siano presenti la meta' piu' uno dei consiglieri, i quali, in caso di impossibilita', possono farsi singolarmente rappresentare con regolare delega, da altri consiglieri. In mancanza del numero legale, e' indetta una seconda convocazione ad un giorno di distanza dalla prima e le decisioni in essa prese sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, limitatamente pero' agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione. Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parita', il voto del presidente e' preponderante. Il presidente, o chi ne fa le veci, all'inizio delle singole sedute verifica la validita' delle adunanze del Consiglio generale, le cui deliberazioni debbono essere fatte risultare da apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona - art. 10

Art. 10. La Giunta esecutiva e' composta dal presidente, dai due vice presidenti dell'Ente e da otto membri eletti dal Consiglio tra i propri componenti, ad eccezione dei rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato. La Giunta provvede alla esecuzione dei deliberati del Consiglio generale e all'ordinaria gestione dell'Ente, ma puo' anche sostituirsi al Consiglio per quegli atti di gestione straordinaria, che rivestano carattere d'urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima adunanza. I membri della Giunta restano in carica tre anni e possono essere confermati. Le deliberazioni della Giunta sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e col voto favorevole della ineta' piu' uno degli intervenuti. In caso di parita' di voto ha la prevalenza il voto di chi presiede la riunione. La Giunta esecutiva si riunisce tutte le volte che il presidente dell'Ente lo ritenga opportuno e necessario e quando ne facciano motivata richiesta almeno tre membri. Il presidente dell'Ente presiede di norma la Giunta esecutiva, e, congiuntamente al segretario generale, ha la firma degli atti. In mancanza o in assenza del presidente, esso viene sostituito dai vice presidenti o da altri membri della Giunta per ordine di anzianita' di eta'. Le singole funzioni potranno essere, in tutto o in parte, affidate per delega anche ad altri membri della Giunta esecutiva, la quale, potra', inoltre, nominare commissari per lo svolgimento di particolari attivita' o designare una o piu' persone per l'espletamento di compiti organizzativi necessari ed utili alla attivita' dell'Ente. I verbali della Giunta esecutiva, raccolti in apposito registro a cura del segretario generale, debbono essere firmati dal presidente e dal segretario generale stesso o da chi, in loro mancanza, ne fa le veci.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona - art. 11

Art. 11. Il segretario generale e' nominato, su proposta del presidente dell'Ente, previo parere della Giunta esecutiva, dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il competente organo consultivo ministeriale, ed e' considerato impiegato di concetto, dirigente di ruolo. Egli e' capo del personale e cura l'osservanza e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, dei quali funziona da segretario. Il segretario generale dell'Ente, quale segretario del due organi sopra indicati, provvede, di concerto con il presidente e con i membri della Giunta esecutiva, a stabilire e compilare l'ordine del giorno da discutersi nelle singole sedute. Lo stesso cura, altresi', la diramazione, per iscritto, degli inviti alle riunioni, che debbono essere spediti almeno otto giorni prima della seduta cui si riferiscono. Per le convocazioni d'urgenza, gli inviti dovranno essere fatti pervenire ai destinatari almeno 24 ore prima.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona - art. 12

Art. 12. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed e' composto di tre membri: uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente; uno in rappresentanza del comune di Ancona; uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona. Due revisori supplenti saranno nominati su designazione l'uno della Amministrazione provinciale di Ancona e l'altro della Cassa di risparmio Anconetana. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed ha il controllo della gestione amministrativa dell'Ente, sulla quale riferisce al Consiglio generale. Esso ha i poteri e gli obblighi stabiliti dal [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) per i sindaci delle societa' per azioni, in quanto non siano modificati dal presente statuto. Ha facolta' di assistere alle riunioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva. Ai membri del Collegio del revisori dei conti spetta una speciale indenniti, il cui ammontare dovra' essere determinato preventivamente dal Consiglio generale.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona - art. 13

Art. 13. L'esercizio finanziario dell'Ente segue l'anno solare. Entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno la Giunta esecutiva deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio, mentre il bilancio consuntivo deve essere presentato dalla medesima entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. I conti consuntivi debbono essere preventivamente esaminati dal Collegio dei revisori dei conti e corredati da una sua relazione. I conti consuntivi e i bilanci preventivi vanno sottoposti, non appena approvati dal Consiglio generale, alla definitiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, come pure tutte le deliberazioni relative agli impegni poliennali, agli storni dal fondo riserva o da altri capitoli del bilancio, nonche' tutti i provvedimenti concernenti il segretario generale.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona - art. 14

Art. 14. Le eccedenze di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute per: il 40% in aumento del patrimonio; il 50% per la costituzione delle riserve; il 10% a disposizione della Giunta esecutiva, per eventuali gratificazioni da corrispondere ai collaboratori dell'Ente.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona - art. 15

Art. 15. Il Ministro per l'industria e per il commercio, in casi eccezionali, e nell'interesse del migliore andamento dell'Ente, puo' affidare l'amministrazione straordinaria ad un suo commissario da nominarsi con proprio decreto.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona - art. 16

Art. 16. L'Ente potra' essere sciolto e messo in liquidazione con deliberazione del Consiglio generale, con i voti di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica. Lo scioglimento e la messa in liquidazione potranno aver luogo anche per determinazione del Ministro per l'industria e per il commercio, a seguito di manifesta impossibilita' di raggiungimento dei fini e per ragione di pubblico interessa. In ogni caso spetta allo stesso Ministro la nomina del liquidatore. Il patrimonio netto andra' al comune di Ancona. Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio COLOMBO

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