LEGGE 26 maggio 1959, n. 429
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 14 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 397, è prorogata con efficacia dal giorno della sua cessazione, fino al 31 dicembre 1961, per i documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni dell'ammasso per contingente del frumento, disposto con il decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589.
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