DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1959, n. 460
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 79 della Costituzione;
Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 10 luglio 1959, n. 459;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa; Decreta:
Art. 1
(Amnistia)
E' concessa amnistia: a) per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946; b) per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, nonche' per i reati elettorali, commessi successivamente ai 18 giugno 1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena; c) per i reati commessi col mezzo della stampa, punibili con pena non superiore ad anni sei ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a detta pena; d) per i reati non militari ne' finanziari, salvo il disposto di cui alla lettera e) del presente articolo e ai successivi articoli 3 e 4, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena; e) per i reati di assenza dal servizio, preveduti dagli articoli 146 e 147, prima, parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, se il militare si e' presentato nel termine previsto dall'art. 15 del decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, ovvero se la classe di appartenenza e' stata collocata in congedo; f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale; g) per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'art. 582, capoverso, del Codice penale, aggravato ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, stesso Codice, se concorre un'attenuante; h) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva, non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia stabilita allo lettere a) e b) del presente articolo, il giudice, ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il reato sia compreso fra quelli di cui alle Lettere citate, dispone gli opportuni accertamenti. Gli stessi accertamenti dispone la Corte Suprema di Cassazione, se innanzi ad essa sia pendente ricorso.
Art. 2
(Indulto)
Fuori dei casi preveduti dall'art. 1, e' concesso indulto per i reati non militari ne' finanziari: a) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a tre anni riguardo a coloro che, alla data del presente decreto, abbiano superato il settantesimo anno di eta'; b) nella misura non superiore a lire cinquecentomila per le pene pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive; c) nella misura non superiore ad un terzo per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922. Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non puo' essere superiore ad un anno. L'indulto non si applica per i reati preveduti dal Codice penale negli articoli 416, 519, 520, 521, 575, 628, 629 e 630, nonche' negli articoli da 531 a 536 e nell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
Art. 3
(Amnistia per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)
E' concessa amnistia: 1) per i reati punibili con l'ammenda non superiore a lire centomila preveduti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto e' stabilito nel n. 3) del presente articolo per i tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione; 2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine locale, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette; 3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquantamila preveduti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi; 4) per i reati preveduti negli articoli 37, 38 e 47 del testo unico delle leggi sugli spiriti 8 luglio 1924 e successive aggiunte e modificazioni, e per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e sulla imposta di consumo, se sono ad essi connessi.
Art. 4
(Amnistia per reati in materia di imposte diretto e di tasse e imposte indirette sugli affari)
E' concessa amnistia: 1) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, e sulla nominativita' obbligatoria dei titoli azionari; 2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.
Art. 5
(Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)
Fuori dei casi preveduti dagli articoli 3 e 4, e' concesso indulto: 1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto e' stabilito nel numero 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette; 2) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantamila, per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi; 3) nella misura non superiore alla meta' per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, qualora risulti la insolvibilita' del condannato, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o tributo evaso nei termini indicati nell'art. 9 del presente decreto. L'indulto e' esteso alle pene per i reati preveduti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.
Art. 6
(Amnistia per taluni reati contravvenzionali di omissione e condizione per la concessione)
E' concessa amnistia per i reati previsti nell'art. 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264; nell'art. 2626 del Codice civile e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali e da leggi fiscali, a condizione che la denunzia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali ottemperanze sostitutive, nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto, sempreche' il termine stabilito per la denuncia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all'art. 15.
Art. 7
(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)
Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia: a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato; b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione; c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza previsti dall'art. 69, secondo e terzo comma, del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa; d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'eta'.
Art. 8
(Condizioni soggettive per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto)
Fatta eccezione per i reati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, l'amnistia non si applica e l'indulto non e' concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, ne' ai recidivi i quali, alla data del 10 luglio 1959, abbiano riportato una o piu' condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad anni due, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione. Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni prevedute nel precedente comma, salvo quanto e' disposto nell'art. 9, n. 2).
Art. 9
(Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)
L'amnistia e l'indulto per i reati indicati negli articoli 3 e 5 sono subordinati alle seguenti altre condizioni: 1) che, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorche' non sia intervenuto il provvedimento di confisca; 2) che il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate negli articoli 3 e 5.
Art. 10
(Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette)
L'amnistia per i reati indicati al numero 1) dell'articolo 4 e' subordinata all'adempimento, nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, delle seguenti altre condizioni da parte del contribuente: 1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito; 2) che, nel caso di dichiarazione infedele, venga presentata domanda di definizione, nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica di ufficio non ancora definita; 3) che, nel caso di morosita' nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalita' previsti dalla legge, si provveda al pagamento delle imposte dovute ovvero agli adempimenti o formalita' stessi. Le dichiarazioni e le domande, previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo, sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del presente decreto. Tuttavia, la multa o l'ammenda e' ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni inflazione, qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine suddetto.
Art. 11
(Condizione per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari)
L'amnistia, per i reati indicati nel numero 2) dello art. 4 e' subordinata alle seguenti altre condizioni: 1) che, trattandosi di omessa denunzia, il contribuente a carico del quale non sia stato ancora iniziato l'accertamento di ufficio, presenti la prescritta dichiarazione nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto; 2) che, trattandosi di infedele denuncia, il contribuente al quale non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio, completi, entro lo stesso termine, la dichiarazione presentata 3) che, trattandosi di morosita' nel pagamento dei tributi o canoni, ovvero di omissione di operazioni o di formalita' previste dalla legge, il contribuente paghi i tributi o canoni o adempia alle prescritte operazioni o formalita', nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto. Per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nei numeri 1), 2) e 3) dell'art. 3 si applicano le disposizioni dell'art. 9. Le dichiarazioni e le rettifiche di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del presente decreto. Tuttavia la multa o l'ammenda e' ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni infrazione qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine suddetto.
Art. 12
(Obbligo di presentazione)
I benefici dell'amnistia e dell'indulto preveduti dagli articoli 1 e 2 non si applicano nei confronti di coloro che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione di un mandato o ordine di cattura ovvero di carcerazione, qualora non si presentino al giudice entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 13
(Revoca dell'indulto)
Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito riporti, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, altra condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della liberta' personale della durata non inferiore a mesi sei.
Art. 14
(Rinuncia all'amnistia)
L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire. In tal caso, ove segua condanna, l'amnistia non e' piu' applicabile.
Art. 15
(Termine di efficacia dei benefici)
Salvo quanto disposto dall'art. 1, lettere a) ed e), l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi lino a tutto il 23 ottobre 1958.
Art. 16
(Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
GRONCHI SEGNI - GONELLA - TAVIANI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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