LEGGE 30 giugno 1959, n. 488

Type Legge
Publication 1959-06-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. La norma di cui all'art. 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si deve intendere riferita anche alla durata dei periodi minimi di attribuzioni specifiche, quale risulta stabilita per gli ufficiali dell'Esercito, nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 giugno 1959 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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