LEGGE 30 luglio 1959, n. 595
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I progetti per la costruzione, il completamento, lo ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati: a) dal Ministro per la sanità, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera è di importo superiore a lire 200 milioni; b) dal medico provinciale, o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, di concerto con il provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 200 milioni. Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere: a) l'ingegnere capo del Genio civile se la spesa totale non supera lire 30 milioni; b) il Consiglio provinciale di sanità e il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale è compresa tra lire 30 milioni e lire 200 milioni; c) il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale è superiore a 200 milioni.
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