LEGGE 24 luglio 1959, n. 621

Type Legge
Publication 1959-07-24
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 20 novembre 1958.

Art. 2

Piena ed intera, esecuzione 6 data all'Accordo con Protocollo addizionale e Scambi di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo 18 dell'Accordo

Art. 3

All'onere di 900 milioni di lire si fara' fronte a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanzia rio 1959-60 destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

GRONCHI SEGNI - PELLA - TAMBRONI - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Accordo-art. 1

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave con Protocollo addizionale, Scambi di Note ed allegati. (Belgrado, 20 novembre 1958). ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA RELATIVO ALLA PESCA DEI PESCATORI ITALIANI NELLE ACQUE JUGOSLAVE. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia nel desiderio di rafforzare la collaborazione ed i rapporti di buon vicinato cosi' felicemente stabiliti, hanno convenuto di stipulare il presente Accordo attraverso i loro Rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati: Articolo primo Il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia permettera' ai battelli da pesca italiani di pescare nelle acque di pesca jugoslave e cioe': A) con reti a strascico: a) nella zona delle isole Jabuka-Kamik limitata ad Est dal meridiano che attraversa l'isola di Kamik, a partire dall'inizio del terzo miglio nautico fino al decimo miglio incluso dalla costa delle isole sopramenzionate verso l'alto mare. Detta zona risulta definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle carte nautiche allegate (Annessi C. D, E): ANNESSI A..... lat. 43°10°53° N long. 15°39°10° E B..... lat. 43°11°18° N long. 15°43°00" E C..... lat. 43°03'18" N long. 15°43'00" E D..... lat. 42°59'18" N long. 15°43'00" E E..... lat. 42°51'14° N long. 16°43'00" E F..... lat. 42°55°52° N long. 15°31'30" E Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi aventi i centri nei seguenti punti: O) Scoglio Kamik......................... lat. 42°01°18° N long. 15°43°00° E P) Isola Jabuka (centro)................. lat. 43°05°27° N long. 15°27°42° E b) nella regione delle isole Palagruza-Galijula, nella zona che parte dall'inizio del quarto miglio nautico e fino al decimo miglio nautico incluso dallo costa delle isole sopramenzionate verso l'alto mare; al Nord e al Sud di questa regione il quarto miglio nautico viene contato dalla linea congiungente le isole di Palagruza e Galijula. Detta zona risulta definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle carte nautiche allegate (Annessi C, D, F): A..... lat. 42°33°17° N long. 16°18°30° E B..... lat. 42°32°15° N long. 16°23'45° E C..... lat. 42°13'52° N long. 16°11°48° E D..... lat. 42°12'52" N long. 16°17°03° E E..... lat. 42°26°30" N long. 16°16'10" E F..... lat. 42°25'28" N long. 16°21'24° E G..... lat. 42°20°45" N long. 16°14°09° E E..... lat. 42°19°42" N long. 16°19'24" E Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi aventi i centri nei seguenti punti: O) Capo estremo Ovest di Palagruza..... lat. 42°23°36° N long. 16°15°09° E P) Scoglio di Galijula................. lat. 42°22°36" N long. 16°20°27° E c) nella zona di Budva tra il Capo di Skocidjevojka e il Capo Veslo, a partire dall'inizio del quarto miglio nautico sino al decimo miglio nautico dalla costa incluso verso l'alto mare, e racchiusa tra le congiungenti i seguenti punti come graficamente precisato nelle carte nautiche allegate (Annessi C, D, G): A..... lat. 42°19°15° N long. 18°34°56° E B..... lat. 42°16°57° N long. 18°40°12° C..... lat. 42°13°33° C long. 18°44'39° E D..... lat. 42°10'24° N long. 18°52°52" E E..... lat. 42°04'12" N long. 18°48°38° E F..... lat. 42°07°48" N long. 18°38'55" E G..... lat. 42°11°32" N long. 18°34'11° E H..... lat. 42°13'12" N long. 18°30'15" E B) gli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Nella zona delle isole di Jabuka-Kamik possono pescare al massimo 70 battelli da pesca italiani; nella zona delle isole Palagruza-Galijula al massimo 90 battelli: nella zona di Budva 35 battelli. I battelli da pesca italiani ai quali e' permessa la pesca nelle zone indicate nel precedente capoverso debbono avere motori di potenza non inferiore a 80 HPA e nomi superiore a 150 HPA, ad eccezione dei motori sovralimentati che possono avere la potenza massima di 175 HPA. In ogni caso tali battelli non debbono avere una stazza lorda superiore a 55 tonnellate.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin, i pescatori italiani possono pescare gli avanotti da ripopolamento con quattro battelli al massimo, a condizioni che entro ciascuna stagione di pesca peschino al massimo quattro milioni di cefali, un milione di spigole e un milione di orate. Ogni battello da pesca italiano, che pesca gli avanotti nelle acque indicate nel precedente capoverso, imbarchera' due cittadini jugoslavi che faranno il controllo della quantita' e delle speci dei pesci pescati. Tali persone saranno nominate dal Presidente del Comitato popolare competente. In occasione di ogni arrivo nelle acque interne delle Baie di Tar e di Medulin, come pure prima di uscire da tali acque, i comandanti dei battelli da pesca italiani si presenterano al Comitato popolare competente. In tale occasione i battelli da pesca italiani imbarcheranno, rispettivamente sbarcheranno, le persone di cui al capoverso precedente. In occasione dell'arrivo di un battello da pesca italiano nei porti di Tar o Medulin, il comandante del battello riempira' e consegnera' alle autorita' portuali la dichiarazione marittima sanitaria prescritta dal Regolamento sanitario internazionale del 25 maggio 1951.

Accordo-art. 4

Articolo 4 I battelli da pesca italiani ai quali e' permessa la pesca nelle zone previste da questo Accordo (in seguito denominati: "i battelli da pesca italiani") possono pescare: nella zona indicata al punto A) dell'art. 1 di questo Accordo dal 1 settembre al 30 aprile dell'anno successivo; nella zona indicata al punto B) dello stesso articolo, dal 1 marzo al 31 agosto.

Accordo-art. 5

Articolo 5 I battelli da pesca italiani saranno muniti dell'autorizzazione speciale per la pesca nelle zone convenute, che viene rilasciata dal Ministro della marina mercantile italiano, Direzione generale della pesca. Questa autorizzazione sara' redatta conforme al modello allegato A, di questo Accordo, di cui fa parte integrante. Il battello da pesca italiano puo' ricevere l'autorizzazione speciale per la pesca soltanto per una delle zone convenute e per il periodo di tempo indicato nella autorizzazione speciale, la cui durata non sara' inferiore a meta' di una stagione. La validita' di tale autorizzazione in ogni caso cessa dalla data in cui viene a scadere la validita' del presente Accordo. L'autorizzazione speciale sara' valevole a partire dal giorno in cui le competenti autorita' jugoslave comunicano di aver dato il loro consenso con l'apporre il visto sull'autorizzazione speciale stessa.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Il Governo della Repubblica italiana fara' pervenire per il suo consenso al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia le autorizzazioni speciali per la pesca nelle zone previste dal presente Accordo. Il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia restituira' al Governo della Repubblica italiana le autorizzazioni speciali entro un termine massimo di 30 giorni dal giorno della loro ricezione, indicando quelle per le quali avra' ritenuto di poter dare il consenso, come pure quelle che debbono essere sostituite. Nel caso in cui avvenga il cambio del comandante del battello che ha il permesso speciale per la pesca, si applichera' lo stesso procedimento previsto nei capoversi precedenti, ma le competenti autorita' jugoslave comunicheranno la propria decisione relativa alla richiesta per il cambio del comandante del battello nel termine piu' breve possibile.

Accordo-art. 7

Articolo 7 In occasione dell'entrata nella zona consentita, i battelli da pesca italiani alzeranno, di giorno, in testa all'albero di mezzana, o all'unico albero, una bandiera rossa, avente al centro un cerchio bianco, delle dimensioni di cento per settantacinque centimetri, conforme all'allegato B, e non dovranno ammainarla fino alla uscita dalla zona stessa. Di notte, oltre ai fanali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare, i battelli da pesca italiani metteranno in vista, in testa all'albero di mezzana o all'unico albero, al di sopra del fanale tricolore, un fanale di colore rosso, visibile da tutti i lati a distanza di due miglia nautiche al minimo.

Accordo-art. 8

Articolo 8 I battelli da pesca italiani non debbono avere altri attrezzi se non quelli che servono esclusivamente ai sistemi di pesca previsti dall'art. 1 del presente Accordo per le zone e stagioni concesse.

Accordo-art. 9

Articolo 9 I battelli da pesca italiani avranno i documenti di bordo e gli istrumenti principali che permettono la navigazione costiera, diurna e notturna, come pure una copia del presente Accordo e una copia della carta sulla quale e' segnata la zona di pesca nella quale il battello in questione ha diritto di pescare.

Accordo-art. 10

Articolo 10 I battelli da pesca, italiani si terranno a una distanza di mezzo miglio nautico dai segnali jugoslavi indicanti la posizione delle reti per la pesca del pesce azzurro, e a 500 metri dai segnali indicanti la posizione delle reti da posta palangresi e Basse.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Nei casi di pericolo ("detresse") i battelli da pesca italiani avranno diritto di rifugiarsi nei porti seguenti: Komiza, Velaluca, Rogoznica e Budva. In occasione di ogni entrata in uno di questi porti, e all'uscita da essi, i comandanti dei battelli da pesca italiani si presenteranno alle Autorita' portuali. I battelli di cui al capoverso lo del presente articolo terranno tutte le reti da pesca sotto coperta in locali sigillati per il periodo in cui si troveranno nelle acque jugoslave, fuori della zona convenuta per la quale abbiano ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca. Il comandante del battello sigillera' i locali in cui si trovano le reti per la pesca prima dell'entrata nelle acque jugoslave. Prima della partenza del battello dal porto, l'apposizione dei sigilli sara' eseguita dalle Autorita' doganali jugoslave, e, in quanto queste non ci siano nel porto in questione, l'apposizione dei sigilli sara' eseguita dal Comitato popolare competente. I battelli da pesca che dispongano soltanto di un vano unico sotto coperta per carico, dovranno avvolgere le reti in una tela cerata o in un sacco, aventi sugli orli degli occhielli attraverso i quali verra' passata la corda. L'involto sara' poi legato strettamente, sigillato e custodito sotto coperta, tenendo separate le reti asciutte da quelle bagnate. Se le reti sono umide, o necessitano di qualche riparazione, avendo precedentemente informato le autorita' doganali iugoslave, e dove queste non ci siano, dopo aver informato il Comitato popolare, il comandante del battello puo' portare le reti in coperta soltanto per il tempo in cui il battello si trova nel porto. Il battello da pesca italiano che si e' rifugiato in uno dei porti indicati al capoverso 1° del presente articolo, lascera' il porto immediatamente dopo la cessazione della causa per cui e' stato costretto a rifugiarsi nel porto. Sono le autorita' portuali che decideranno se la causa per cui il battello si e' rifugiato sia cessata. Se il comandante del battello italiano ritiene che la causa per cui si e' rifugiato nel porto esista ancora, egli e' autorizzato a presentare le sue osservazioni per iscritto in italiano. Se le autorita' portuali mantengono la loro decisione, il battello da pesca italiano e' tenuto a lasciare le acque jugoslave, o ad entrare nella zona per cui ha ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca. Se diversi battelli da pesca italiani si sono rifugiati nella stessa circostanza in uno dei porti convenuti, essi lasceranno insieme il porto se sono in condizioni di potere prendere il mare e potranno separarsi solo dopo aver lasciato le acque jugoslave, o dopo essere entrati nella zona per la quale hanno l'autorizzazione speciale per la pesca.

Accordo-art. 12

Articolo 12. Le competenti autorita' jugoslave avranno sempre il diritto di visita dei battelli da pesca italiani durante la loro permanenza nelle zone previste nel presente Accordo. In caso di contestazione se un battello da pesca italiano abbia pescato nelle zone previste dal presente Accordo o al di fuori di esse, faranno fede le constatazioni delle Autorita' competenti jugoslave sulla base dei nomi e dei tracciati inseriti nelle carte costiere allegate sotto C, D, E, F, G, H, e I ai presente Accordo, avendo presenti anche le disposizioni dei capoversi seguenti. Nel caso di cattura del battello da pesca italiano, il comandante del battello jugoslavo compilera' sul luogo del fermo il Verbale di cattura su modulo stampato in una delle lingue jugoslave ed in italiano. Il comandante del battello jugoslavo indichera' nel Verbale, oltre alle ragioni della cattura, la posizione in cui il battello e' stato catturato e se il battello e' fuggito, egli indichera' anche la posizione in cui il battello catturato pescava; l'ora della cattura, lo stato del mare; la direzione del vento; le condizioni di visibilita'; come pure se il battello catturato era munito dei documenti e istrumenti previsti dall'art. 9 del presente Accordo. Il comandante del battello italiano deve firmare il Verbale di cattura, e in quanto non sia d'accordo con qualcuno dei fatti indicati nel Verbale, puo' apporre le sue osservazioni sul Verbale stesso, in lingua italiana. Il comandante del battello jugoslavo consegnera' al comandante del battello italiano catturato una copia conforme del Verbale con le eventuali osservazioni non appena sara' compilato il Verbale.

Accordo-art. 13

Articolo 13 I battelli da pesca italiani si atterranno in tutto alle disposizioni del presente Accordo e alla legislazione della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.

Accordo-art. 14

Articolo 14 Nel caso che il battello da, pesca italiano non si attenga alla legislazione della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia o alle disposizioni del presente Accordo, nel periodo in cui si trovi nelle acque jugoslave, ricadra' in pieno sotto le norme della legislazione della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia,. In caso di recidiva, le competenti Autorita' jugoslave, in aggiunta alle pene previste dalla legislazione della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, possono pronunciare anche la decadenza, del diritto di pesca acquisito per mezzo dell'autorizzazione speciale. In tal caso il Governo della Repubblica italiana puo' sostituire la detta autorizzazione con un'altra equivalente per altro battello da pesca. Le Autorita' jugoslave comunicheranno in ogni caso alle Autorita' italiane le pene inflitte a carico dei battelli da pesca italiani, dei comandanti o degli altri membri dell'equipaggio.

Accordo-art. 15

Articolo 15 In considerazione del fatto che la larghezza del Golfo di Trieste tra le sue coste longitudinali italiane e jugoslava e' in molti punti inferiore a 12 miglia nautiche, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica, Popolare Federativa di Jugoslavia hanno convenuto, unicamente ai sensi del presente Accordo e per la sua durata, di destinare per lo sfruttamento da parte dei pescatori dei due Paesi la zona centrale del golfo stesso, nella quale le acque territoriali dei due Paesi prevalentemente si sovrappongono: Detta zona e' limitata alle linee congiungenti i seguenti punti: A..... lat. 45°34°52° N - long. 13°24'08° E B..... lat. 45°39°27° N - long. 13°35°58" E C..... lat. 45°38°05° N - long. 13°37°06° E D..... lat. 45°33°27° N - long. 13°25'17" E La rappresentazione grafica di questa zona e' precisata negli annessi H ed I del presente Accordo.

Accordo-art. 16

Articolo 16 In caso di grave violazione del presente Accordo da parte di una delle Parti contraenti, l'altra Parte potra' denunciarlo immediatamente. Sara' considerata come violazione grave, tra l'altro, l'impiego dei battelli da pesca per fini diversi dalla pesca e la loro invasione massiccia nelle zone non previste dal presente Accordo.

Accordo-art. 17

Articolo 17 La questione del compenso per l'esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani, conformemente all'art. 1 del presente Accordo, sara' regolata a parte dai due Governi.

Accordo-art. 18

Articolo 18 Il presente Accordo entrera' in vigore allorquando le due Parti lo avranno ratificato conformemente alla legislazione di ognuno dei due Stati contraenti, e restera' in vigore fino al 30 aprile 1960. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. La data dell'inizio dell'applicazione del presente Accordo e' stabilita con la lettera n. 1, che fa parte integrante dello stesso Accordo. Fatto a Belgrado il 20 novembre dell'anno millenovecentocinquantotto in due originali in lingua serbo-croata e italiana, i cui testi fanno ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia POPOVIC Per il Governo della Repubblica italiana BARATTIERI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA

Accordo-Protocollo

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