DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1959, n. 641

Type DPR
Publication 1959-07-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto il proprio decreto 16 agosto 1952, n. 1319, con cui e' stato approvato il regolamento concernente le norme per lo svolgimento del corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore della Guardia di finanza e degli esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali del Corpo;

Ritenuta la necessita' di modificare la composizione delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 8 del citato decreto n. 1319, in relazione all'aumento degli organici nel grado di generale di divisione di cui alla ripetuta legge n. 189;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1319, sono sostituiti dai seguenti: Art. 4. - La Commissione esaminatrice di cui all'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche, e' nominata con decreto del Ministro per le finanze ed e' composta: a) dal comandante in seconda del Corpo, presidente; b) da un generale di divisione, da un generale di brigata e da due colonnelli del Corpo, membri; c) da un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto. Il presidente e i membri della Commissione seguono con assiduita' lo svolgimento dei corsi valutativi per rendersi personalmente conto delle qualita' culturali e delle attitudini dimostrate dai singoli candidati. Art. 8. - Il giudizio sulle prove scritte ed orali e' demandato ad una Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministro per le finanze e composta: a) dal comandante generale della guardia di finanza, presidente; b) dal comandante in seconda, da un generale di divisione, da un generale di brigata e da due colonnelli del Corpo, membri; c) da, un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto. Il Ministro per le finanze ha facolta' di sostituire uno o piu' componenti della Commissione soltanto nel caso di giustificato impedimento.

GRONCHI SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1959

Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 47. - VILLA

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