DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 686
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art: 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'aliquota della retribuzione annua media dell'intero periodo contributivo sulla quale si effettua il computo dell'ammontare annuo delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' e per i superstiti, ai sensi degli articoli 10, 12 delle norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e' elevata dal 68% all'80%.
Art. 2
L'aumento ha decorrenza dal 1 luglio 1958 e si applica anche alle pensioni in corso di godimento a tale data.
GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 73. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.